Limiti del potere regolatorio ARERA e schema tipo contratto rifiuti (TAR Lombardia n. 3496 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di regolazione attribuito all’ARERA nel ciclo dei rifiuti urbani dall’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 comprende la predisposizione degli schemi tipo di contratto di servizio e opera indipendentemente dal titolo dell’affidamento e dal grado di integrazione del servizio. Tuttavia, lo schema tipo non può imporre l’adeguamento del corrispettivo di appalto alla coerenza con i costi riconosciuti dal metodo tariffario, poiché i corrispettivi contrattuali derivano dall’offerta in gara e agli squilibri sopravvenuti rimediano la revisione dei prezzi e l’art. 1467 cod. civ. Sono parimenti illegittime le clausole che rendono indeterminata la durata dell’affidamento subordinandola all’equilibrio economico-finanziario o al pagamento del valore di subentro, nonché la previsione che esclude la possibilità di applicare un c.c.n.l. diverso da quello delle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Il Fatto
Le società ricorrenti operano nel settore dei rifiuti e hanno stipulato, a valle di procedure a evidenza pubblica, contratti di appalto con numerosi enti locali per la raccolta e il trasporto di rifiuti, ancora in esecuzione. Con ricorso collettivo hanno impugnato la deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante lo schema tipo di contratto di servizio, unitamente alla presupposta deliberazione n. 363/2021/R/RIF sul metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio.
L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato e l’irricevibilità del ricorso avverso la determinazione sul metodo tariffario. Il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio; due ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività. In materia di atti regolatori, l’interesse a ricorrere sorge dall’atto applicativo, i cui termini decadenziali valgono anche per l’atto regolamentare. Solo quando la lesione è diretta e attuale la norma va impugnata immediatamente; altrimenti essa si impugna insieme al provvedimento applicativo che ne concretizza l’effetto.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La legge attribuisce all’Autorità la regolazione dell’intero ciclo dei rifiuti, comprensivo del servizio integrato e dei singoli servizi. L’art. 1, comma 527, lett. f), della legge n. 205/2017 e l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022 abilitano l’Autorità a predisporre gli schemi di contratti tipo a prescindere dal grado di integrazione e dal titolo dell’affidamento, non potendosi distinguere tra concessione e appalto.
Anche il secondo motivo è infondato. Lo schema non introduce nuovi obblighi, ma fissa i contenuti minimi essenziali di obblighi già previsti dalla normativa e richiama l’art. 24 del d.lgs. n. 201/2022, norma imperativa idonea a integrare il contratto ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.
È invece fondato il terzo motivo. Il metodo tariffario fissa i valori massimi della TARI, non i corrispettivi contrattuali, che dipendono dall’esito della gara. L’art. 7.1 dello schema, subordinando il corrispettivo alla coerenza con i costi riconosciuti dal metodo tariffario, contrasta con l’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, che impone le clausole di revisione dei prezzi per le sopravvenienze straordinarie.
Fondati sono anche il quarto e il quinto motivo. Le clausole che estendono la durata in funzione dell’equilibrio economico-finanziario o del pagamento del valore di subentro rendono indeterminato il vincolo contrattuale, eccedono il contenuto tipizzato dall’art. 203, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e contrastano con la proroga tecnica di cui all’art. 120, comma 11, del codice dei contratti pubblici.
L’art. 22.7, relativo al personale, si sottrae alle censure perché prevede una facoltà e non un obbligo di assorbimento. È invece illegittimo l’art. 23, che impone il c.c.n.l. delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, in contrasto con l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. È infine accolto il settimo motivo: l’art. 27 non contempla tra gli allegati l’offerta dell’appaltatore. Il ricorso è in parte accolto, in parte infondato e improcedibile per due ricorrenti.
Nota della Redazione
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