Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e controvalore pecuniario (TAR Campania n. 1936 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto del docente al beneficio della carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La mancata fruizione nel termine fissato non estingue il diritto: spirato il termine, l’amministrazione è tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il contegno omissivo dell’amministrazione non può essere invocato a proprio vantaggio per sottrarsi all’adempimento. Va respinta, invece, la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso concreto.

Il Fatto

Con ricorso notificato e depositato in data 26.06.2025, la ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario contenente l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il beneficio era rivendicato per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.

La ricorrente ha dedotto che l’amministrazione soccombente non aveva proposto impugnazione e che il titolo era passato in giudicato. Ha lamentato l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna al pagamento, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Ha ritenuto rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente.

È risultato decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra termine di fruizione e diritto. Il Collegio ha precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La conclusione si fonda sulla natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria.

Il Tribunale ha aggiunto che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, la quale non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento. In accoglimento della domanda, è stato nominato sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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