Il giudice dell’ottemperanza non integra il titolo sui diritti accessori (TAR Campania n. 619 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, chiamato a dare esecuzione a un titolo formatosi davanti a un giudice appartenente a un diverso ordine giurisdizionale, non può esercitare alcun potere di integrazione del titolo stesso, neppure con riguardo ai diritti accessori. Ove il titolo rechi una determinata decorrenza degli interessi legali, il giudice amministrativo deve attenervisi, senza sostituire la decorrenza ivi prevista con altra decorrenza collegata alla proposizione del ricorso. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il giudizio di ottemperanza è quindi rigorosamente vincolato al dispositivo del titolo azionato: il suo oggetto non è la rettifica del giudicato, ma la sua puntuale esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato in proprio, agisce per l’ottemperanza del giudicato relativo a un decreto ingiuntivo emesso dall’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, munito di formula esecutiva e notificato all’amministrazione comunale. Il decreto non era stato opposto e l’ente non aveva provveduto al pagamento delle spettanze rivendicate nel termine previsto dalla normativa in materia di silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
Da qui il ricorso al TAR Campania, volto a ottenere l’esecuzione del titolo, la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, la liquidazione degli interessi legali e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia. Il ricorrente chiedeva altresì la penalità di mora e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., valorizzando la mancata opposizione al decreto, attestata da apposita certificazione, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto accolto e all’amministrazione è ordinato di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
La domanda è invece respinta quanto agli interessi legali richiesti con decorrenza dalla proposizione del ricorso, anziché dalla data di deposito del decreto ingiuntivo e sino al saldo come previsto nel titolo. Il giudice dell’ottemperanza, osserva il Collegio, non può integrare il titolo adottato da un giudice di un diverso ordine su questione rientrante nella di lui giurisdizione, come accade per i diritti accessori. Il riferimento è al consolidato orientamento del Cons. Stato n. 4433/2016.
Sul commissario ad acta il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riguardo all’art. 55 per l’uso del mezzo proprio, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla circolare ministeriale richiamata, e all’art. 56 per le ulteriori spese.
La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non al deposito della relazione. Il deposito degli atti da parte dell’ausiliario deve avvenire esclusivamente tramite il PAT, con il modulo dedicato. Il Collegio dispone inoltre la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione dell’ordine fino al soddisfo, nominando commissario il Prefetto di Napoli in caso di ulteriore inottemperanza e liquidando le spese secondo soccombenza.
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Nota della Redazione
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