Poteri del commissario liquidatore e costituzione di società mista (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 158 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il commissario liquidatore di una comunità montana soppressa è privo del potere di promuovere la costituzione di una società mista pubblico-privata. La disciplina regionale di settore, di cui all’art. 23, commas 7 e 8, L.R. n. 33/2010 e all’art. 16, comma 5, L.R. n. 11/2023, circoscrive la sua competenza al compimento degli atti di ordinaria amministrazione necessari alla sollecita liquidazione dell’ente, con esclusione degli atti di straordinaria amministrazione. L’atto deliberativo di costituzione, trasmesso ai sensi dell’art. 5 TUSP, è pertanto inammissibile per carenza di potere in concreto, restando preclusa la valutazione dei profili di merito. Il richiamo all’art. 47, comma 2, L.R. n. 26/2014 non sana il difetto, riguardando i commissari nella diversa funzione di commissari ad acta e richiedendo comunque la previa autorizzazione della Giunta regionale e il parere della Commissione consiliare.

Il Fatto

Il Commissario Liquidatore della ex Comunità Montana Collina Materana ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, il decreto con cui ha avviato la costituzione della società mista Collina Materana s.r.l., destinata alla gestione dei servizi dell’Area PIP.

L’iniziativa muove dal provvedimento della Conferenza dei Sindaci dell’Unione dei Comuni, ente destinato a subentrare alla comunità montana, che aveva indicato nel commissario il soggetto incaricato delle attività necessarie alla costituzione. Il commissario ha quindi richiesto il controllo di conformità dell’atto ai parametri del TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro della funzione attribuita alla Corte dei conti dal novellato art. 5, comma 3, TUSP, come interpretato dalle Sezioni Riunite n. 16/QMIG/2022. Il controllo è anticipato rispetto all’attuazione della scelta e verifica la motivazione dell’atto in ordine alla necessità della società, alle ragioni della scelta, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e al rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Nel merito, il Collegio dichiara inammissibile la fattispecie per carenza di potere in concreto del commissario. Pur riconoscendone la legittimazione soggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), TUSP, la Sezione rileva che la normativa regionale succedutasi nel tempo ha costantemente delimitato il perimetro di attività dei commissari alle sole attività correnti residuali.

Il percorso argomentativo si fonda sul combinato disposto dell’art. 23, comma 7, L.R. n. 33/2010 e dell’art. 16, comma 5, L.R. n. 11/2023, che circoscrivono i poteri alla sollecita liquidazione delle comunità montane, termine finale fissato al 31 dicembre 2024. La limitazione è ribadita nella DGR di nomina dei commissari. Ne consegue l’esclusione degli atti di straordinaria amministrazione, categoria in cui rientra la costituzione di una società mista.

Il richiamo contenuto nel decreto all’art. 47, comma 2, L.R. n. 26/2014 è giudicato improprio, perché riferito ai commissari nella funzione di commissari ad acta, attivabile solo ove ne ricorrano le condizioni, non esplicitate nel provvedimento. Anche a volerlo ritenere applicabile, sarebbe comunque necessaria la previa autorizzazione della Giunta regionale e il parere della Commissione consiliare permanente.

Un ulteriore profilo ostativo è il limitato orizzonte temporale dell’attività commissariale. Il Collegio osserva che la procedura non può perfezionarsi entro il termine di estinzione, dovendo previamente espletarsi la gara a evidenza pubblica a doppio oggetto per la scelta del socio privato e l’affidamento dei servizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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