Notifica ex art 140 cpc sanata dalla ricezione della raccomandata (Cass. civ. Sez. V n. 13930 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., quando nel termine stabilito per la notificazione siano avvenuti sia il deposito dell’atto presso la casa comunale sia la ricezione, da parte del destinatario, della notizia del deposito — e non solo l’invio di tale notizia — la nullità della notificazione derivante dal mancato compimento della formalità dell’affissione non può essere dichiarata. La ricezione della raccomandata opera come atto sanante della nullità sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, producendo un effetto di conoscenza effettiva dell’avvenuto deposito non inferiore a quello dell’affissione dell’avviso e consentendo al destinatario di avere piena conoscenza dell’atto a lui indirizzato. La sanatoria opera dalla data di ricezione della raccomandata.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento davanti alla CTP di Lecco, deducendo di averne appreso l’esistenza solo nel 2017, tramite estratto di ruolo, e di non averla mai ricevuta: la notifica del 2006, infatti, non gli era mai stata consegnata. L’impugnazione è stata accolta in primo grado, con sentenza favorevole al contribuente.

La CTR della Lombardia ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermando la decisione e disponendo la compensazione delle spese di lite. Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza dei “giusti motivi” posti a fondamento della compensazione. L’Agenzia ha replicato con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo la regolarità della notifica della cartella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via logicamente prioritaria il ricorso incidentale dell’ufficio, ritenendone fondato il primo motivo. La controricorrente aveva depositato, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, lo stralcio pressoché integrale dei documenti relativi alla notifica, dai quali emergeva che il messo si era recato presso la residenza del contribuente il 21 settembre 2006 e, non avendo trovato il destinatario né altri soggetti, aveva depositato la cartella presso la casa comunale.

Nella stessa data era stata inviata la raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito; la cartolina risultava sottoscritta dal contribuente il 25 settembre 2006, con attestazione dell’incaricato. La genuinità della sottoscrizione non era stata specificamente contestata né impugnata con querela di falso. La doglianza del contribuente circa la mancata affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione non è stata ritenuta risolutiva.

La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, quando nel termine siano avvenuti sia il deposito presso la casa comunale sia la ricezione, da parte del destinatario, della notizia del deposito, la nullità derivante dal mancato compimento dell’affissione non può essere dichiarata, perché la ricezione della raccomandata funge da atto sanante sotto il profilo del raggiungimento dello scopo. La conoscenza effettiva determinata dalla raccomandata non è inferiore a quella prodotta dall’affissione e consente al destinatario piena cognizione dell’atto. La sanatoria opera dalla data di ricezione, quindi dal 25 settembre 2006.

Tale profilo di accertamento è stato del tutto omesso dalla Corte di merito, che dovrà verificare nuovamente la regolarità, o comunque l’avvenuta sanatoria, della notifica, prendendo altresì posizione sulla tempestività dell’impugnazione e sulla dedotta prescrizione della pretesa impositiva. L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale ha comportato, per la sua pregiudizialità, l’assorbimento dei restanti motivi e di quello principale. La decisione è stata cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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