Preavviso di rigetto e difetto istruttorio nell’autorizzazione paesaggistica (TAR Sicilia n. 2182 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica a carattere discrezionale l’omissione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990 non è sanata dal secondo periodo del secondo comma dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, poiché la disposizione non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis. Il giudizio di compatibilità paesaggistica non può fondarsi sul generico richiamo al vincolo: l’Amministrazione deve valutare in concreto le caratteristiche del manufatto e della localizzazione, specificando le ragioni del diniego rispetto alla fattispecie. Il diniego che assume a presupposto un intervento mai richiesto è affetto da travisamento dei fatti e da difetto istruttorio.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in Pantelleria, ha presentato alla Soprintendenza un’istanza di autorizzazione paesaggistica per il recupero volumetrico di un “volume tecnico” adibito a cisterna a servizio di un’unità immobiliare già assentita con DIA alternativa al permesso di costruire.
La Soprintendenza ha rigettato l’istanza rilevando che l’intervento ricade in ambito soggetto alle previsioni del PTP dell’Isola di Pantelleria, che consente un solo ampliamento rispetto all’edificio esistente, già autorizzato nel 2018. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, il travisamento dei fatti, l’illegittimità del Piano in subordine, il difetto di motivazione e l’incompetenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso assorbendo le ulteriori doglianze. In via generale ribadisce che la tutela del paesaggistica gode di valore costituzionale e di preminente interesse pubblico, distinta dalla funzione urbanistica. L’autorità preposta deve operare un giudizio in concreto circa il rispetto delle esigenze di conservazione dei valori protetti.
Ne discende che non è sufficiente il generico richiamo all’esistenza del vincolo. L’Amministrazione deve considerare le caratteristiche puntuali dell’intervento, specificando le ragioni del rigetto con riferimento alla fattispecie concreta, sia rispetto al vincolo sia rispetto ai caratteri del manufatto.
Sul piano procedimentale, il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, in presenza di un ampio potere discrezionale, la mancanza di partecipazione procedimentale assume rilievo. Richiama quindi il consolidato orientamento sulla non annullabilità dell’atto per vizi formali quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, rilevando che tale impostazione precede la modifica dell’art. 21-octies introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020.
Con tale interpolazione il legislatore ha distinto il regime della comunicazione di avvio da quello del preavviso di rigetto, prevedendo che la norma del secondo periodo non si applichi al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis. Nei provvedimenti discrezionali, come quello in esame, resta dunque rilevante la sola omissione formale della comunicazione. La censura è quindi fondata.
Quanto al travisamento dei fatti, il Collegio osserva che l’Amministrazione ha motivato il diniego assumendo l’esistenza di un ulteriore ampliamento mai richiesto. L’intervento riguarda in realtà il solo cambio di destinazione d’uso interno della cisterna, destinata a locale di sgombero, con opere edili puntualmente elencate nella relazione tecnica. Non è chiaro in cosa consisterebbe il secondo ampliamento. Il provvedimento è quindi annullato, salvi ulteriori provvedimenti conformativi, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.