Ottemperanza al giudicato sulla Carta del Docente e nomina commissario (TAR Abruzzo n. 516 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, si applica anche ai provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme di danaro, con i necessari adattamenti al rito amministrativo. Ai fini dell’ottemperanza non è richiesta l’apposizione della formula esecutiva, poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. la esclude espressamente. L’amministrazione intimata non può giustificare la propria inerzia invocando la competenza di un altro organo del medesimo Ministero, perché l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente. Il giudice nomina pertanto il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 149 del 2023 del Tribunale di Pescara, Giudice del Lavoro, che gli aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in quella pronuncia.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, non ha provveduto all’esecuzione. La causa approda così al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, per l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione dei conseguenti provvedimenti sostitutivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la presenza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del giudice ordinario e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione. Accerta inoltre l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.
Il Tribunale conferma il proprio orientamento: la norma citata, pur calibrata sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza con gli adattamenti necessari, come ritenuto dal Consiglio di Stato. Tuttavia il richiamo al “titolo esecutivo” non comporta l’obbligo di spedizione in forma esecutiva, perché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce espressamente che tale apposizione non è necessaria nel giudizio di ottemperanza.
Il Collegio respinge l’argomento difensivo fondato sul riparto di competenze interne al Ministero. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990, adotta il provvedimento finale se competente, oppure trasmette gli atti all’organo competente. L’organo intimato non può quindi invocare la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero per sottrarsi all’esecuzione.
Il ricorso è pertanto accolto. Le somme accertate in sentenza, relative al bonus carta docenti, devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente, con accessori secondo legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza. Per il caso di perdurante inerzia viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, che provvede in sostituzione dell’amministrazione inerte entro l’ulteriore termine fissato. Non sussistono invece i presupposti per le penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila, in ragione della serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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