Il preavviso di rigetto è indefettibile momento di interlocuzione procedimentale (TAR Sicilia n. 1637 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di titolo unico per interventi edilizi, il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990 costituisce indefettibile momento di interlocuzione procedimentale tra amministrazione e privato e trova applicazione anche nel settore edilizio. Il diniego adottato senza la comunicazione dei motivi ostativi è illegittimo quando il privato, oltre a denunciare la lesione delle garanzie partecipative, indichi gli elementi di fatto o di valutazione che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto condurre a un esito diverso o diversamente motivato. È escluso che la natura asseritamente vincolata del provvedimento finale possa sanare in via preventiva l’omissione, non essendo possibile escludere a priori che un più completo quadro istruttorio conduca ad altra conclusione. La domanda risarcitoria proposta in via congiunta è respinta quando difettano allegazioni e prove, non potendo la CTU supplire alle carenze probatorie né assumere funzione esplorativa.

Il Fatto

Una società ha presentato al SUAP di un Comune istanza di titolo unico per un progetto di demolizione, ricostruzione e cambio di destinazione d’uso in commerciale di un fabbricato, con ampliamento su volumetria disponibile di un’area ricadente in zona territoriale omogenea “C1” del vigente PRG. Alcuni comproprietari hanno agito congiuntamente.

Il Comune ha dapprima richiesto una preliminare verifica urbanistica, poi ha denegato il titolo con provvedimento fondato sul parere sfavorevole dell’Area Urbanistica. Il diniego richiama l’art. 26 della L.r. n. 16/2016 sui cambi di destinazione d’uso delle costruzioni realizzate anteriormente al 1976, l’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010 sulla conferenza di servizi e l’art. 8, comma 3, che esclude le procedure relative alle strutture di vendita, ritenendo non percorribile la variante urbanistica. I ricorrenti hanno impugnato il diniego, il parere dell’Area Urbanistica e il parere del professionista incaricato della redazione dello strumento urbanistico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sotto l’assorbente profilo del primo motivo. È pacifico tra le parti che il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.

Il Tribunale ricostruisce la funzione dell’istituto: esso delinea un indefettibile momento di interlocuzione tra pubblica amministrazione e cittadino, che interviene quando l’istruttoria è ritenuta completa e l’amministrazione intende rigettare l’istanza. La comunicazione consente all’interessato di comprendere le ragioni del diniego e di prospettare ulteriori elementi di fatto o di diritto idonei a incidere sul provvedimento finale o sulla sua motivazione.

Richiamata la giurisprudenza consolidata formatasi in tema di dinieghi di condono e di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, il Collegio ribadisce la portata generale dell’istituto, applicabile anche alla materia edilizia. Affinché la violazione dell’art. 10-bis determini l’illegittimità del diniego, il privato deve però indicare gli elementi fattuali o valutativi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento. Il Tribunale richiama sul punto C.G.A.R.S. n. 585 del 2025 e n. 75 del 2025, oltre a Cons. Stato n. 3672/2023 e n. 8043/2022.

Tali coordinate ermeneutiche sono ritenute applicabili al caso concreto, avuto riguardo alla complessità della vicenda: un intervento di demolizione-ricostruzione e cambio di destinazione d’uso di un fabbricato in parte risalente a epoca anteriore al 1967 e in parte oggetto di concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2021. La partecipazione del ricorrente avrebbe potuto delineare un quadro istruttorio più completo e condurre a un provvedimento di segno diverso o diversamente motivato.

Il Collegio respinge la tesi difensiva del Comune sulla natura vincolata del provvedimento. Non è possibile escludere a priori che un più completo quadro istruttorio — riguardante l’epoca di realizzazione del fabbricato, l’effettiva volumetria dell’immobile da demolire o la disponibilità a realizzare posti auto a uso pubblico — potesse condurre a esito diverso. Assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. È respinta la domanda risarcitoria per difetto di allegazioni e prove, esclusa la CTU esplorativa; le spese sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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