Sproporzionata la demolizione di serra difforme per volume ridotto (TAR Sicilia n. 1633 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La difformità rispetto al titolo edilizio consistente nella realizzazione di un volume inferiore a quello assentito non integra abuso edilizio, potendo semmai rilevare, per la parte non eseguita, come causa di decadenza per mancata realizzazione dei lavori nel termine di legge. L’ordine di demolizione che su tale presupposto si fondi è illegittimo e sproporzionato. La traslazione del manufatto rispetto al progetto costituisce variazione essenziale solo se significativa e idonea a incidere sui parametri urbanistici, sulle distanze o sulla destinazione dei suoli, dovendo il provvedimento indicare in concreto tali profili. La redistribuzione delle tramezzature interne, in assenza di incidenza su parti strutturali o su aree vincolate, non costituisce abuso rilevante. Le difformità vanno valutate secondo i criteri dell’art. 32 d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari coeredi di immobili realizzati dal loro dante causa su diverse particelle nel Comune di Messina, impugnavano l’ordinanza con cui il Dirigente del Dipartimento Servizi territoriali e urbanistici aveva ordinato la demolizione delle opere eseguite sul manufatto principale e la rimessa in pristino dei luoghi. L’atto traeva origine da un unico accertamento del settembre 2025, seguito alla segnalazione di un altro coerede, dal quale era derivata l’adozione di sette distinte ordinanze.

I ricorrenti chiedevano la riunione dei giudizi e deducevano la moltiplicazione delle sanzioni, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’assenza di una difformità essenziale rispetto alla concessione edilizia del 1978 e la sopravvenienza dei vincoli rispetto alla realizzazione delle opere. Il Comune e il soggetto autore della segnalazione resistevano chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di riunione, rilevando l’autonomia strutturale e funzionale degli immobili e delle particelle interessate, che giustifica l’adozione di distinti provvedimenti ripristinatori e la trattazione separata dei ricorsi.

Infondate sono state ritenute le censure sull’aggravamento procedimentale e sull’omessa comunicazione di avvio. L’ordine di demolizione è provvedimento vincolato e doveroso: non sono richiesti né la comunicazione ex art. 7 l. n. 241/1990, non essendovi spazi di valutazione discrezionale idonei a incidere sull’an o sul quid del potere repressivo, né una specifica motivazione sulla scelta di adottare plurimi atti.

Il ricorso è stato invece accolto nel merito. Nessuno degli interventi contestati ha comportato volumetrie aggiuntive di significativa rilevanza: per il manufatto principale è stata accertata una variazione in diminuzione rispetto alle previsioni progettuali. L’ordine di demolizione fondato su tale presupposto è quindi illegittimo e sproporzionato, poiché la realizzazione ridotta rispetto all’assentito non costituisce abuso.

Quanto alla traslazione, l’atto impugnato non offriva alcuna indicazione concreta sulla variazione rispetto alle distanze o ai vincoli, sicché la motivazione è risultata carente di oggetto determinato. Le difformità vanno valutate secondo l’art. 32 d.P.R. n. 380/2001: non risulta un mutamento di destinazione rilevante, permanendo il manufatto nel medesimo ambito agricolo, né un aumento volumetrico. Parimenti irrilevanti sono le tramezzature interne e il piccolo pollaio, struttura accessoria inidonea ad alterare l’entità volumetrica complessiva.

Il ricorso è stato dunque accolto, con annullamento dell’ordinanza di demolizione e compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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