L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario si radica davanti al giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 83 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, avente ad oggetto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione a sentenze di condanna al pagamento di somme o all’adozione di provvedimenti, si radica davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm.. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione a dare esecuzione al giudicato, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La liquidazione delle spese di lite può essere ridotta in considerazione della natura seriale del contenzioso e del carattere standardizzato dell’attività difensiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta Elettronica del Docente e al pagamento della Retribuzione Professionale Docente. Il giudice del lavoro accoglieva la domanda, condannando l’amministrazione all’accredito dell’importo di euro 2.000,00 sulla Carta Elettronica e al pagamento di euro 258,50 per la retribuzione professionale, oltre interessi.
La sentenza, non impugnata, passava in giudicato. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, l’amministrazione non provvedeva. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla retribuzione professionale, essendo il pagamento avvenuto o in corso di esecuzione. Ha invece accolto il ricorso per la parte relativa all’emissione della Carta Elettronica del Docente.
Il Collegio ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che, alla data del ricorso, risultava inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme. La mancata ottemperanza ha pertanto legittimato l’accoglimento della domanda.
Il TAR ha condannato il Ministero a dare completa esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e con il compito di provvedere entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Quanto alle spese, il Collegio ha riconosciuto l’equità di una riduzione dei compensi a euro 400,00, in ragione della natura estremamente seriale del contenzioso e dell’attività difensiva caratterizzata da elevata ripetitività. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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