Liquidazione del compenso al commissario ad acta per il progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 (TAR Calabria n. 595 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo per l’attuazione della sentenza che accerta l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione ha diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta. A tale compenso si applicano gli artt. da 49 a 57 del d.P.R. n. 115/2002, che equiparano il commissario ad acta agli ausiliari del magistrato. La misura del compenso va determinata, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 115/2002, tenendo conto dell’importanza e della complessità della prestazione, degli interessi sostanziali coinvolti e dell’impegno profuso. Per l’attività del commissario che sia anche assistente sociale, il parametro di riferimento è quello di cui agli artt. 39-bis e 39-ter e all’allegato B del D.M. n. 140/2012, con specifico riguardo all’area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei servizi. Le spese di viaggio, anche in mancanza di documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei servizi di linea, esclusi quelli aerei, ai sensi dell’art. 55, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
I genitori di un minore disabile avevano proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune sulla richiesta di predisposizione del progetto individuale per la persona disabile, ex art. 14 della legge n. 328/2000, presentata a mezzo PEC nell’ottobre 2022. Il Tribunale aveva accolto il ricorso con sentenza non definitiva, accertando l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, e, permanendo l’inerzia, aveva nominato un commissario ad acta nella persona del Responsabile dei Servizi Sociali di altro Comune.
Il commissario si era insediato presso il Comune intimato e, in data successiva, aveva depositato una relazione documentata dalla quale risultava l’approvazione del progetto individuale in favore del minore, con l’individuazione della copertura finanziaria. Il commissario aveva quindi presentato istanza di liquidazione delle proprie competenze.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha richiamato l’art. 57 del d.P.R. n. 115/2002, il quale equipara il commissario ad acta agli ausiliari del magistrato ai fini della liquidazione di onorari, indennità e spese, e ha valutato la congruità del compenso richiesto alla luce dell’importanza delle questioni trattate, degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale, della complessità e dell’impegno profuso anche in termini di tempo dedicato. Su tali basi ha ritenuto congruo liquidare il compenso nella misura di € 3.380,00.
Quanto al rimborso delle spese di viaggio relative all’accesso effettuato presso l’amministrazione, il Tribunale ha applicato l’art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, disponendo la liquidazione della somma di € 108,00, corrispondente alla tariffa di prima classe del servizio di trasporto ferroviario di linea, come previsto dalla norma, anche in mancanza di documentazione.
Il compenso e le spese sono stati posti a carico del Comune di Reggio Calabria, con gli oneri fiscali, contributivi e accessori di legge. Il Tribunale ha altresì disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
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Nota della Redazione
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