L’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato e del decreto ingiuntivo integra il presupposto dell’inottemperanza (TAR Lazio n. 12510 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato e il decreto ingiuntivo emesso per la liquidazione delle somme dovute integra il presupposto dell’inottemperanza, legittimando l’accoglimento del ricorso ex art. 112 cod. proc. amm. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato, non potendo sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa o difficoltà pratica, difettando ogni discrezionalità sull’an e sul quando e residuando al più una limitata discrezionalità sul quomodo. La mancata costituzione o la costituzione meramente formale dell’amministrazione, unita alla mancata prova dell’adempimento, comporta l’accoglimento della domanda di ottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dal giorno in cui si verifica l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati in dispositivo ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il Fatto
Il ricorrente, già vincitore di un giudizio dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, aveva ottenuto l’accertamento del diritto al reinserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante. A seguito del mancato pagamento, il ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione, con cui era stato ingiunto al Ministero il pagamento di una somma di denaro. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto ad alcun adempimento, determinando il ricorrente a esperire l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e del connesso decreto ingiuntivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituitosi formalmente, non aveva spiegato alcuna difesa né fornito elementi per desumere che fosse stata data esecuzione alla sentenza passata in giudicato. In considerazione della mancata contestazione, i fatti rappresentati dal ricorrente in ordine al mancato pagamento delle somme liquidate sono risultati non contestati, integrando l’inerzia dell’amministrazione il presupposto dell’inottemperanza.
La pronuncia richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo, incombendo l’obbligo di conformarsi al giudicato e consistendo il contenuto di tale obbligo nell’attuazione del risultato pratico riconosciuto come giusto dal giudice. L’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato per alcuna ragione, non avendo discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. La verifica dell’esatto adempimento ha dato esito negativo, stante l’inerzia del Ministero.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e al decreto ingiuntivo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, disponendo che, in caso di persistente inerzia, si insedi un Commissario ad acta individuato nel Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, senza diritto a compenso e con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi trenta giorni su istanza di parte.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., disponendo che la penalità decorra dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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