Silenzio sul contributo agricolo e cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 1488 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento presuppone una posizione di interesse legittimo che necessiti di tutela per il mancato esercizio di un potere pubblico doveroso entro un termine. Nel procedimento di erogazione del contributo, l’attività del GSE è connotata da discrezionalità tecnica, con la conseguenza che il beneficiario è titolare di un interesse legittimo e non di un mero diritto di credito. La sopravvenuta adozione del provvedimento satisfattivo determina la cessazione della materia del contendere, non la carenza di interesse. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., le spese seguono la soccombenza virtuale, salvo gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
Il Fatto
Una società agricola ha presentato al GSE la documentazione di rendicontazione finale richiesta dal decreto ministeriale 25 marzo 2022, ai fini dell’erogazione del contributo ivi previsto. La produzione documentale è stata completata in data 10 giugno 2025. Decorso il termine di novanta giorni previsto dalla disciplina, l’Amministrazione non ha provveduto né ha riscontrato i solleciti dell’interessata.
La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la nomina di un commissario ad acta. In corso di giudizio il GSE ha depositato il provvedimento di erogazione del contributo, adottato il 12 dicembre 2025. La ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione giuridica azionata. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 5125/2019, ricorda che il ricorso sul silenzio presuppone un interesse legittimo che necessiti di tutela a fronte dell’inerzia della pubblica amministrazione in un contesto procedimentale caratterizzato dalla doverosità del provvedere entro un termine.
Nel caso concreto non viene in rilievo un puro e semplice diritto di credito. L’erogazione del contributo avviene infatti all’esito dell’esercizio, da parte del GSE, dei poteri di verifica e controllo sulla rendicontazione. Tali poteri, connotati da discrezionalità tecnica e da un termine di novanta giorni, fondano in capo al beneficiario un interesse legittimo.
Il Tribunale distingue poi la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 314/2025. La prima ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato; la seconda quando sopravviene un atto o un fatto che rende inutile l’eventuale annullamento. Nel caso di specie il provvedimento del 12 dicembre 2025 ha integralmente soddisfatto l’interesse, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. impone di provvedere secondo la soccombenza virtuale, verificando l’esito ipotetico del giudizio e le eventuali gravi ed eccezionali ragioni di compensazione (Cons. Stato, sez. III, n. 5390/2021). Nel merito astratto, l’inerzia è stata accertata: il provvedimento è intervenuto 95 giorni dopo la scadenza del termine e 185 giorni dopo la presentazione completa della documentazione. Richiamando Cons. Stato, commissione speciale, parere n. 929/2016 e CGARS, parere n. 467/2016, il Collegio valorizza il fattore-tempo quale componente ordinamentale fondamentale, idonea a incidere sulla libertà di iniziativa privata ex art. 41 Cost. La domanda è dunque astrattamente fondata.
Il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il GSE al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, compensandole nei rapporti con il Ministero in applicazione del principio di causalità della lite.
Nota della Redazione
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