Amministratore di fatto e gli stessi doveri e responsabilità (Cass. pen. Sez. 5 n. 14955 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, l’amministratore di fatto della società fallita è gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, sicché, ove concorrano le altre condizioni oggettive e soggettive, assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, ivi comprese le condotte di bancarotta fraudolenta documentale connesse alla gestione. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società; l’accertamento di tale qualifica costituisce una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità ove sostenuta da congrua e logica motivazione. L’esercizio dei poteri dell’amministratore di fatto può concorrere con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti che, in tempi successivi o contemporaneamente, esercitino poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Il Fatto
L’imputato, ritenuto amministratore di fatto di una società dichiarata fallita, era stato condannato in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e per false comunicazioni sociali. La Corte d’appello, in parziale riforma, lo aveva assolto per uno dei capi di imputazione limitatamente ad alcune poste contabili e aveva rideterminato la pena, confermando la condanna al risarcimento del danno in favore della curatela. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo sette motivi principali e motivi aggiunti, tutti incentrati, in prevalenza, sulla contestazione della qualifica di amministratore di fatto e sulla rivalutazione del compendio probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come le censure fossero dirette a una rivalutazione del merito probatorio non consentita in sede di legittimità. Ha evidenziato che il vizio di travisamento deducibile ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello probatorio e che la sua allegazione non è libera, dovendo essere specifica e concernere la decisività delle prove asseritamente travisate.
In ordine al primo motivo, la Corte ha ritenuto la censura aspecifica, poiché la difesa non aveva considerato che i giudici di merito avevano ricostruito la qualifica gestoria dell’imputato attraverso plurimi e convergenti elementi di prova, valutati in una visione unitaria. Tali elementi erano costituiti dalle dichiarazioni dell’amministratore formale e del responsabile amministrativo – secondo cui costui eseguiva gli ordini dell’imputato – nonché dai riscontri offerti da altri testi. Ha aggiunto che la mera esistenza di un promotore dell’iniziativa imprenditoriale non esclude la permanenza di altri soggetti nella gestione e che è irrilevante che l’amministratore formale abbia svolto anch’egli attività gestoria, essendo i reati ascritti all’imputato in concorso con il medesimo.
La Corte ha ritenuto i motivi concernenti la bancarotta documentale, la distrazione dei macchinari e la vendita alla società cessionaria generici e reiterativi, in quanto non indicavano i punti della motivazione affetti da contraddittorietà e miravano a sostituire una diversa lettura delle prove a quella operata dai giudici di merito. Ha specificamente chiarito che la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato il mancato reperimento dei beni e la mancata corresponsione del prezzo, distinguendo il valore del bene dalla condotta distrattiva realizzata tramite la mancata riscossione del credito.
In riferimento al motivo sui rapporti commerciali con una società sistematicamente inadempiente, la Corte ha osservato che la condotta illecita era stata ravvisata nell’avere proseguito in modo antieconomico i rapporti commerciali, senza efficaci iniziative di recupero, fino a determinare un saldo di credito significativo. Ha infine dichiarato inammissibili anche i motivi aggiunti, in quanto non costituivano uno sviluppo dei motivi originari e, comunque, riproponevano questioni già esaminate e infondate.
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Nota della Redazione
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