Preclusione ispettiva non applicabile all’accertamento contributivo fondato su giudicato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31915 del 07.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La preclusione prevista dall’art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995 opera esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo e impedisce solo le contestazioni svolte in successive verifiche ispettive, non anche l’addebito contributivo che l’Ente previdenziale ponga in essere sulla base di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente omissione contributiva. L’accertamento giudiziale non è equiparabile all’accertamento ispettivo amministrativo, poiché la norma richiama testualmente soltanto quest’ultimo. Ne deriva che il giudice di merito, esclusa l’operatività della preclusione, non può dichiarare irrilevante il giudicato intervenuto tra lavoratore e datore di lavoro, ma è tenuto a considerarlo elemento di giudizio, non vincolante, ma non ignorabile, in ordine all’effettiva natura del rapporto e alla pretesa contributiva.

Il Fatto

L’INPS impugna con un unico motivo la sentenza n. 32/2019 della Corte d’appello di Venezia, che aveva respinto il gravame dell’Istituto avverso la pronuncia del Tribunale di Vicenza. Quest’ultima aveva accolto l’opposizione di una società a una cartella esattoriale avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive pretesi in relazione al rapporto di lavoro di un dipendente per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 30 settembre 2002.

A seguito di un accertamento ispettivo dell’11 marzo 2004, l’INPS aveva disposto il recupero della contribuzione solo per il periodo dal 28 ottobre 1996 al 9 gennaio 2000, non ravvisando per il periodo successivo gli elementi della subordinazione. In forza di una sentenza definitiva intervenuta tra lavoratore e società, che aveva accertato l’esistenza del rapporto subordinato e condannato la datrice alla regolarizzazione contributiva, l’Istituto aveva poi addebitato d’ufficio la contribuzione anche per il secondo periodo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal tenore letterale dell’art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995, che vieta le contestazioni in successive verifiche ispettive relative ai periodi di paga anteriori all’accertamento, salvo comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o denunce del lavoratore. Richiamando l’art. 12 delle disp. sulla legge in generale, la Corte ribadisce il primato del criterio letterale, che non ammette il ricorso alla mens legis quando il significato della norma sia chiaro e univoco.

La norma, osserva la Corte, si applica al solo procedimento amministrativo, perché a esso e non ad altro fa testuale riferimento: essa preclude ulteriori indagini ispettive sui periodi già vagliati, ma non incide sull’addebito che trovi titolo in una pronuncia giurisdizionale. Il riferimento è alla funzione di tutela dell’affidamento del privato all’esito del positivo vaglio ispettivo, valorizzata da Cass. n. 16691/2018.

Nel caso concreto, l’INPS non ha agito a seguito di una nuova verifica ispettiva, ma sulla base di una sentenza passata in giudicato che aveva accertato il rapporto subordinato e l’omissione contributiva. La Corte territoriale ha errato nel qualificare l’accertamento giudiziale come equipollente a quello amministrativo e nel considerare il giudicato come res inter alios acta del tutto irrilevante.

Il giudice di merito, caduta la preclusione, avrebbe dovuto procedere all’accertamento dell’effettivo atteggiarsi del rapporto e non poteva ignorare la pronuncia che su quel rapporto aveva statuito, sebbene non fosse ad essa vincolato. Il motivo è quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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