Clausola sociale e divieto di disdetta degli accordi aziendali nel TPL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23787 del 23.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola sociale di matrice collettiva, inserita nel bando e nel capitolato speciale d’appalto di trasporto pubblico locale, impone all’impresa subentrante di assorbire il personale del gestore uscente e di garantirgli trattamenti non deteriori rispetto a quelli goduti, con obbligo di mantenere e applicare senza deroga, per due anni, il CCNL di settore e gli accordi di secondo livello vigenti. È pertanto illegittima la disdetta unilaterale di tali accordi aziendali, motivata dalla loro pretesa obsolescenza, intervenuta pochi mesi dopo il subentro nell’appalto, perché incompatibile con l’impegno assunto in sede di gara. Resta riservata al giudice di merito l’interpretazione degli accordi aziendali, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni ermeneutici.
Il Fatto
La società subentrata nella concessione del servizio di trasporto pubblico locale di un Comune, con effetto dal 1° gennaio 2016, aveva assorbito il personale dell’appaltatore uscente in forza della clausola sociale contenuta nel bando e nel capitolato speciale. Pochi mesi dopo il subentro, la società aveva disdettato unilateralmente gli accordi aziendali di secondo livello in precedenza applicati, ritenendoli anacronistici.
Il lavoratore, operatore di esercizio, aveva agito per ottenere le differenze retributive derivanti da quella disdetta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’Appello di Potenza, in riforma, aveva condannato la società al pagamento di € 7.104,29, oltre accessori. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente deduce ultrapetizione per avere la Corte di merito fondato la decisione su una causa petendi diversa da quella del ricorso introduttivo. La censura è infondata: la società stessa riconosce che le norme richiamate imponevano di assorbire l’intera forza lavoro e di assicurare trattamenti non deteriori. La verifica dell’obbligo di mantenere gli accordi di secondo livello non costituisce una domanda nuova, ma un aspetto della medesima questione controversa.
I motivi secondo e terzo, che invocano l’art. 69 d.lgs. n. 163/2006, l’art. 41 Cost. e i canoni ermeneutici, non superano il vaglio di ammissibilità. Per costante giurisprudenza di legittimità è riservata al giudice di merito l’interpretazione degli accordi aziendali, data la loro efficacia limitata, diversa da quella dei contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006. La censura è ammissibile solo per vizio di motivazione o violazione dei canoni ermeneutici (si richiamano Cass. n. 2625/2010, Cass. n. 17201/2020, Cass. n. 9093/2023).
Quanto all’interpretazione del capitolato, la Corte ribadisce che la doglianza non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura diversa: ove siano possibili più interpretazioni plausibili, la parte che ne aveva proposto una, poi disattesa, non può censurare in sede di legittimità il risultato raggiunto (Cass. n. 33425/2022, Cass. n. 27702/2020, Cass. n. 16368/2014).
Il quarto motivo, che denuncia omesso esame di un fatto decisivo, è infondato per le stesse ragioni del primo: la clausola sociale, letta insieme al capitolato, imponeva il mantenimento degli accordi per due anni e non consentiva la disdetta unilaterale. Il ricorso è quindi rigettato; nulla sulle spese per la mancata costituzione della controparte. La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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