Preclusione processuale e confisca di prevenzione: onere di produzione documentale (Cass. pen. Sez. V n. 580 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di preclusione processuale opera anche nei rapporti tra il procedimento di prevenzione e quello finalizzato all’adozione di una misura patrimoniale ai sensi dell’art. 12 l. n. 356 del 1992, in ragione della comunanza dei presupposti applicativi, quali la titolarità dei beni o la sproporzione tra redditi e disponibilità economiche. Perché il giudice possa rilevare la preclusione, tuttavia, la parte che l’ha eccepita deve aver formalmente prodotto, dinanzi ai giudici del merito, le risultanze documentali addotte a fondamento del vizio. Il principio di autosufficienza del ricorso non consente di introdurre per la prima volta in sede di legittimità documenti che la parte poteva liberamente depositare nei gradi precedenti. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi che denuncino la preclusione senza aver prima adempiuto a tale onere.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con decreto del 23 aprile 2024, ha confermato l’applicazione, nei confronti di un soggetto ritenuto pericoloso ai sensi della lett. b) del d. lgs. n. 159 del 2011, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e della misura patrimoniale della confisca di un immobile intestato a un trust e di quote di altri immobili.
Hanno proposto ricorso per cassazione il proposto e, quali terzi interessati, i familiari. Con un unico motivo si deduce la violazione del principio di preclusione processuale: la confisca avrebbe riguardato beni già oggetto di due precedenti provvedimenti del Tribunale di Benevento, con i quali era stato annullato il sequestro finalizzato alla confisca allargata e confermato il rigetto di un sequestro preventivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’assunto difensivo e lo dichiara corretto in astratto: l’esercizio di un potere del giudice o delle parti può essere precluso dal compimento di un atto incompatibile con il successivo esercizio dello stesso potere. Si tratta di un principio di ordine pubblico processuale, coessenziale alla nozione stessa di processo come serie ordinata di atti coordinati tra loro, secondo la lettura delle Sezioni Unite n. 34655 del 2005.
Il principio ha trovato applicazione, nella giurisprudenza della Corte, anche nei rapporti tra procedimento di prevenzione e confisca allargata, nonostante la diversità degli ambiti e dei presupposti. I due procedimenti presentano significativi punti di contatto, sia sul piano funzionale sia su quello strutturale, condividendo il presupposto della sproporzione tra redditi e disponibilità economiche. La preclusione può quindi operare in presenza di una pronuncia anteriore avente ad oggetto i medesimi presupposti, come la titolarità dei beni o la sproporzione, e nei limiti in cui la cognizione si sia fondata sui medesimi elementi di valutazione.
Su questo terreno si innesta però il profilo processuale. Il necessario raffronto tra i contenuti dei diversi provvedimenti impone in capo alla parte che ha sollevato l’eccezione l’onere di formale produzione delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio. Tale onere va adempiuto dinanzi al giudice di merito, non essendo consentita in cassazione la produzione di documenti che la parte poteva liberamente depositare nei gradi precedenti.
Nel caso esaminato i ricorrenti hanno allegato al ricorso due ordinanze del Tribunale di Benevento. Del primo provvedimento il decreto di primo grado dà atto dell’avvenuto deposito; del secondo, invece, non vi è traccia nel fascicolo processuale, cui la Corte ha avuto modo di accedere. La parte non ha offerto elementi utili a verificare la pregressa produzione, non adempiendo all’onere di specifica indicazione degli elementi da cui dedurre il vizio. Ciò preclude l’esame del secondo documento, poiché l’autosufficienza del ricorso non può diventare strumento per introdurre in legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente nel merito.
Anche valutando nel merito l’impianto argomentativo di entrambi i documenti, la Corte esclude comunque la sussistenza dei presupposti della preclusione invocata, come rilevato dal Procuratore generale. Rilevano la differente perimetrazione del periodo di pericolosità sociale, più ampio ai fini della confisca di prevenzione, e la diversa ampiezza degli accertamenti patrimoniali. La confisca di prevenzione si è fondata su circostanze non rappresentate nei provvedimenti indicati dalla difesa, con riferimento all’acquisto dell’immobile conferito al trust e alla provvista in contanti utilizzata per l’acquisto degli altri cespiti. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.