Permesso premio e revisione critica del vissuto criminale (Cass. pen. Sez. I n. 30055 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso premio, ai sensi dell’art. 30-ter Ord. pen., il giudice di sorveglianza deve accertare la regolare condotta del detenuto, l’assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del beneficio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali o di lavoro. Il giudizio sull’assenza di pericolosità sociale va condotto con particolare rigore per i condannati per reati gravi e con lontano fine pena. Non costituisce elemento ostativo il mancato completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale: è sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo. Il giudice può attribuire rilievo subvalente alla regolare condotta e all’impegno risocializzativo quando l’embrionale rivisitazione critica non sia ravvisabile, senza incorrere in vizio di motivazione.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l’istanza di permesso premio presentata da un condannato, per non aver ancora espiato metà della pena relativa al reato di omicidio aggravato. Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 03/12/2025, ha rigettato il reclamo, valorizzando la scarsa revisione critica del proprio passato criminale, desunta dalla relazione dell’equipe trattamentale.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 30-ter Ord. pen. e il correlato vizio di motivazione. Sostiene che la conclusione del Tribunale si fondi su formule stereotipate, contrastanti con gli elementi emersi dalla relazione di osservazione: attività lavorativa che consente la mobilità interna, adesione al percorso di giustizia riparativa e lettera di scuse alla famiglia della vittima.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricognizione testuale dell’art. 30-ter Ord. pen., il cui primo comma subordina la concessione del permesso premio alla regolare condotta e all’assenza di pericolosità sociale del condannato. L’ottavo comma definisce regolare la condotta di chi manifesta costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e in quelle lavorative o culturali. Da tali disposizioni il giudice ricava tre presupposti logico-giuridici del beneficio, richiamando i propri precedenti Sez. I n. 36456 del 2018 e Sez. I n. 11581 del 2013.
Nel caso esaminato non è in discussione la regolare condotta, né la funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali o di lavoro. La questione riguarda il requisito dell’assenza di pericolosità sociale, che il giudice di merito ricava dalla necessità di consolidamento del processo di rivisitazione critica delle condotte delittuose.
La Corte respinge la tesi del ricorrente secondo cui il beneficio sarebbe stato negato sulla sola base di una motivazione di stile. Richiama l’orientamento di legittimità (Sez. I n. 435 del 2023, Sez. I n. 5505 del 2016, Sez. I n. 9796 del 2007) secondo cui il giudizio sull’assenza di pericolosità deve essere particolarmente rigoroso per i condannati per reati gravi e con lontano fine pena, e in senso negativo depone anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante.
Il principio è coerente con l’insegnamento di Sez. I n. 26557 del 2023: non è ostativo il mancato completamento del processo di revisione critica, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo. Necessario e sufficiente è dunque un embrionale ma significativo percorso di rivisitazione del passato deviante, che nel caso concreto l’equipe trattamentale ha ritenuto non ravvisabile.
Il Giudice specializzato non ha omesso di valutare la regolare condotta e l’impegno risocializzativo, ma ha attribuito a tali elementi rilievo subvalente rispetto all’insufficiente revisione critica, nonostante la lunga detenzione. Il ricorso si risolve in una richiesta di diversa valutazione degli elementi già indicati, senza fare emergere effettive fratture logiche. La decisione è conforme al principio di gradualità nella concessione dei benefici, che legittima il tribunale di sorveglianza a richiedere ulteriori esperimenti premiali (Sez. I n. 30065 del 2025, Sez. I n. 22443 del 2019). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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