Misure alternative: no al rigetto fondato sui soli precedenti penali (Cass. pen. Sez. I n. 30802 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve fondare la propria statuizione sui risultati del trattamento individualizzato e dell’osservazione della personalità, dando conto, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, di tutti gli elementi previsti dalla legge. La natura e la gravità dei reati in espiazione, i precedenti e i carichi pendenti costituiscono il punto di partenza dell’analisi, ma non possono essere posti da soli a sostegno del rigetto: è necessaria la valutazione della condotta successiva ai fatti e dei comportamenti attuali del condannato, senza che possa pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che il processo di recupero sia almeno avviato. Il diniego fondato in via pressoché esclusiva sui reati commessi e sui carichi pendenti, che trascuri le allegazioni difensive e l’esito degli accertamenti officiosi disposti, è affetto da motivazione apparente ed è annullato con rinvio.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà formulate dal condannato in relazione a una pena di due anni di reclusione per due episodi di ricettazione. A sostegno del rigetto il giudice specializzato ha valorizzato i numerosi carichi pendenti per artt. 648, 648-bis e 640 cod. pen., l’uso di svariati alias, una recente segnalazione per sostituzione di persona, falsa attestazione a pubblico ufficiale e possesso di documenti falsi, nonché l’assenza di attività lavorativa lecita e di percorsi di reinserimento.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 e 678 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Ha dedotto di aver allegato all’istanza la dichiarazione di disponibilità all’assunzione rilasciata dal legale rappresentante di una società e la disponibilità di un’associazione di volontariato, e che il diniego è intervenuto prima che fosse completata l’istruttoria demandata alla polizia giudiziaria sull’offerta lavorativa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui il giudizio prognostico sulle misure alternative deve dimostrare l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, con riferimento concreto alla fattispecie (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta). Richiama quindi l’art. 47, comma 2, Ord. pen., che ammette l’affidamento quando la misura contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

I precedenti richiamati (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone; Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli; Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 2014, Naretto) precisano che non possono assumere decisivo rilievo, di per sé soli, la gravità del reato e i precedenti penali, e che non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, ma è sufficiente che il processo critico sia almeno avviato. Fra gli indicatori apprezzabili figurano l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti, la condotta di vita attuale e l’attaccamento al contesto familiare.

Quanto alla detenzione domiciliare, la Corte ribadisce che non può essere esclusa per la sola persistenza di un tasso di pericolosità sociale, se lo stato detentivo e le prescrizioni sono idonei a contenere il rischio di recidiva (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione), e che analoghi principi valgono per la semilibertà, con valutazione non rigidamente predeterminata (Sez. 1, n. 49 del 11/12/2020, dep. 2021, Serpa).

Applicando tali principi, il Collegio rileva che il giudice di merito non ha tenuto conto delle allegazioni difensive sulla disponibilità all’assunzione e al volontariato e ha concentrato l’attenzione sui carichi pendenti e su una recente indagine della polizia priva dell’indicazione dell’epoca di commissione dei reati. Il Tribunale ha così fatto dei reati e dei precedenti una considerazione assoluta, omettendo la valutazione dell’evoluzione della personalità e non attendendo l’esito degli accertamenti officiosi che pure aveva disposto, senza chiarire le ragioni della loro ritenuta superfluità. La motivazione è quindi manifestamente illogica.

Il ricorso è invece inammissibile quanto alla semilibertà, non concedibile per assenza dei presupposti di cui all’art. 50 Ord. pen. e contestata solo genericamente. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio, limitatamente all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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