Preclusioni processuali e riduzione della prestazione ex art. 1464 c.c. (App. Messina n. 25/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art. 2932 c.c., il promissario acquirente che intenda limitare la propria domanda ai beni residui per effetto di sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione ex art. 1464 c.c. deve allegare i relativi fatti costitutivi entro il termine perentorio per le deduzioni assertive di cui all’art. 183, comma 1, n. 1, c.p.c. Le memorie istruttorie successive non possono introdurre nuovi fatti o modificare il thema decidendum, la cui definizione è preclusiva e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il Fatto
Una società, promissaria acquirente di un complesso immobiliare, convenne in giudizio i promittenti venditori per ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. Nel corso del giudizio, parte degli immobili veniva aggiudicata all’asta nell’ambito di una procedura esecutiva a carico dei venditori. L’attrice, con memoria istruttoria depositata in data successiva al termine per le deduzioni assertive ex art. 183, comma 1, n. 1, c.p.c., allegava la parziale impossibilità della prestazione e chiedeva la riduzione del prezzo e la limitazione della domanda ai beni residui. Il Tribunale rigettava la domanda per tardività delle nuove allegazioni, dichiarando inammissibile la domanda di riduzione. La società proponeva appello, contestando tale statuizione e sostenendo la legittimità della domanda ridotta.
La Motivazione della Corte
La Corte d’Appello ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha richiamato il principio consolidato per cui, in caso di sopravvenuta ineseguibilità parziale della prestazione promessa, il contraente non inadempiente può limitare la domanda ai beni residui e chiedere la riduzione del prezzo ex art. 1464 c.c., purché la riduzione non alteri la struttura e la funzione del bene. Tuttavia, tale domanda deve essere integralmente contenuta nell’atto introduttivo o, in caso di circostanze nuove, essere allegata entro il termine perentorio per le deduzioni assertive di cui all’art. 183, comma 1, n. 1, c.p.c. (nel testo vigente all’epoca dei fatti), e non già con le memorie istruttorie successive.
Nel caso di specie, la società appellante aveva chiesto i termini ex art. 183 c.p.c. e il termine per le deduzioni assertive scadeva il 22 dicembre 2007. Le circostanze relative alla vendita all’asta (decreto di trasferimento del 27 agosto 2007) e alla cosiddetta “cessione silente” (risalente al 22 dicembre 2004) erano già note o comunque conoscibili prima di tale scadenza e potevano essere allegate tempestivamente. Invece, la parte attrice le aveva dedotte solo con la memoria istruttoria del 30 gennaio 2009, oltre il termine preclusivo. La Corte ha quindi ritenuto la domanda di riduzione inammissibile per tardività.
La Corte ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui la novità della domanda è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in appello, trattandosi di questione sottratta alla disponibilità delle parti, poiché le norme sulle preclusioni assertive e istruttorie sono preordinate alla tutela di interessi generali non derogabili. Ha quindi confermato la sentenza impugnata, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Implicazioni Pratiche
- Tempestiva allegazione dei fatti: nell’azione ex art. 2932 c.c., se nel corso del giudizio si verifica una sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione (ad esempio, vendita all’asta di parte del bene), l’avvocato del promissario acquirente deve depositare, entro il termine per le deduzioni assertive ex art. 183, comma 1, n. 1, c.p.c., una memoria contenente la modifica della domanda, la riduzione del prezzo e l’indicazione dei beni residui; la mera allegazione in memorie istruttorie successive è inammissibile per tardività.
- Rilevabilità d’ufficio delle preclusioni: il giudice deve rilevare d’ufficio la tardività delle domande formulate oltre i termini perentori per le deduzioni assertive; l’avvocato della controparte può eccepire l’inammissibilità anche in appello, e il giudice d’appello è tenuto a dichiararla, senza che la parte possa sanare la nullità con l’acquiescenza.
- Onere probatorio del promissario acquirente: in sede di esecuzione in forma specifica, il promissario acquirente deve provare l’esistenza del preliminare, il rispetto dei termini e, in caso di riduzione ex art. 1464 c.c., anche l’effettiva impossibilità parziale della prestazione e la persistenza di un interesse apprezzabile all’adempimento parziale; la prova deve essere offerta tempestivamente, con le deduzioni assertive, e non può essere integrata con memorie istruttorie che introducano fatti nuovi.
Provvedimento integrale: scarica il PDF