Ricognizione di debito e interruzione della prescrizione nei rapporti di locazione (App. Messina n. 165/2026)
Principi di diritto (Massima)
La scrittura privata con cui il debitore riconosce la sussistenza di un debito per canoni di locazione ai sensi dell’art. 1988 c.c., richiamando espressamente il rapporto locatizio preesistente, non integra una novazione oggettiva ex art. 1230 c.c. e non fa decorrere il termine di prescrizione decennale, restando applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 3, c.c. L’interruzione della prescrizione compiuta con atto di riconoscimento del debito da parte di uno dei debitori in solido non produce effetti nei confronti degli altri condebitori, ai sensi dell’art. 1310 c.c., salvo che l’atto provenga dal creditore o che sia provata una spendita del nome o un conferimento di poteri rappresentativi.
Il Fatto
Un creditore ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento di 9.686,72 euro, oltre interessi, a titolo di canoni di locazione non pagati. I germani, rispettivamente debitore e condebitore solidale, proposero opposizione eccependo la prescrizione quinquennale del credito e la non opponibilità degli atti di riconoscimento del debito sottoscritti dal solo condebitore. Il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la sola debitrice al pagamento di 4.000,00 euro (importo dell’assegno da lei emesso), compensando le spese. Il creditore appellò, sostenendo che le scritture private del 2008, 2010 e 2011 costituivano novazione del rapporto, con conseguente prescrizione decennale, e che gli atti di riconoscimento del debito compiuti da uno dei condebitori fossero opponibili anche all’altro.
La Motivazione della Corte
La Corte d’Appello ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha innanzitutto escluso la natura novativa delle scritture private, rilevando che la prima scrittura del 20 novembre 2008 richiamava espressamente “la locazione di quattro appartamenti arredati siti in Milazzo, via del Marinaio d’Italia 94 di cui alla scrittura privata del 21 maggio 2007” e che le successive scritture si limitavano a riconoscere il residuo debito e a regolare le modalità di pagamento rateale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la modifica delle modalità o dei tempi di adempimento non è idonea a determinare l’estinzione dell’obbligazione originaria, in assenza di una inequivoca volontà novativa; la continuità causale dell’obbligazione esclude la novazione e rende applicabile il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948, n. 3, c.c. per i corrispettivi di locazione.
La Corte ha quindi accertato che il termine quinquennale era maturato: l’ultimo atto interruttivo (scrittura del 26 luglio 2011) aveva fatto decorrere un nuovo quinquennio, scaduto il 26 luglio 2016, mentre il procedimento monitorio era stato instaurato solo nel luglio 2020. Le successive diffide del gennaio/marzo 2020, pur idonee ad interrompere la prescrizione se in corso, erano intervenute dopo la maturazione del termine.
Quanto alla posizione del condebitore solidale, la Corte ha richiamato l’art. 1310 c.c., secondo cui l’interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido non produce effetti nei confronti degli altri, salvo che l’atto interruttivo provenga dal creditore ed abbia contenuto tale da coinvolgere l’intero rapporto obbligatorio, o che il debitore che compie l’atto abbia speso il nome anche degli altri condebitori. Nel caso di specie, le scritture di riconoscimento erano state sottoscritte dal solo condebitore, senza spendere la qualità di rappresentante della sorella nelle scritture successive alla prima, e l’assegno emesso dalla sorella nel 2019 non era idoneo a interrompere la prescrizione verso il fratello, essendo ormai già maturata. La Corte ha inoltre escluso la rinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937 c.c., rilevando che le trattative e le rassicurazioni al pagamento non costituiscono fatti incompatibili in modo assoluto con la volontà di avvalersi della prescrizione.
Implicazioni Pratiche
- Distinzione tra novazione e ricognizione di debito: l’avvocato del creditore che intenda far valere un termine prescrizionale più lungo (decennale anziché quinquennale) deve dimostrare l’inequivoca volontà novativa delle parti, desumibile dall’oggettivo superamento del rapporto preesistente; la mera regolazione delle modalità di pagamento o il riconoscimento del debito con richiamo al rapporto originario non integra novazione.
- Relatività degli atti interruttivi nella solidarietà: l’avvocato del debitore solidale che non abbia sottoscritto atti di riconoscimento del debito può eccepire la prescrizione anche se il condebitore ha compiuto atti interruttivi; l’atto interruttivo compiuto da uno dei debitori solidali non produce effetti verso gli altri, salvo che sia provata la spendita del nome o che l’atto provenga dal creditore e coinvolga l’intero rapporto.
- Rinuncia alla prescrizione: per configurare una rinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937, comma 3, c.c., il debitore deve tenere un comportamento incompatibile in modo assoluto e non altrimenti interpretabile con la volontà di avvalersi della prescrizione; le mere trattative, le rassicurazioni o le proposte di pagamento rateale non sono sufficienti a integrare tale rinuncia.
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