Compenso per attività di assistenza a pratiche di finanziamento: irrilevanza dell’iscrizione all’albo dei commercialisti (Cass. civ. n. 7128/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compenso per attività professionale, per le attività non riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo, sicché non è richiesta l’iscrizione all’albo dei commercialisti per l’attività di assistenza nella instaurazione di pratiche di finanziamento bancario, salvo che tale attività integri gli estremi della mediazione creditizia ex d.lgs. n. 141/2010, per la quale è richiesta l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’OAM. La mera presentazione di una domanda di finanziamento, se non inserita in un’attività organizzata e professionale finalizzata alla concessione o mediazione di finanziamenti, non configura un’attività riservata.
Il Fatto
Un professionista conveniva in giudizio una società per ottenere il pagamento del compenso per l’attività di assistenza prestata nella instaurazione e conduzione di due pratiche di finanziamento bancario. Il Tribunale di Pescara rigettava la domanda, ritenendo che il professionista non fosse iscritto all’albo dei commercialisti. La Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione, affermando che l’iscrizione all’albo era necessaria per l’attività svolta e che la domanda di pagamento in base al principio di libertà di lavoro autonomo era nuova e inammissibile in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la decisione della Corte d’Appello. In primo luogo, ha escluso che la diversa qualificazione giuridica del rapporto, prospettata in appello, integrasse una mutatio libelli vietata, trattandosi di una mera emendatio della domanda, in quanto i fatti costitutivi e il petitum erano rimasti invariati. La qualificazione giuridica del rapporto è, infatti, riservata al giudice.
La Corte ha quindi chiarito che l’attività di assistenza nella presentazione di pratiche di finanziamento non è riservata in via esclusiva ai dottori commercialisti. Il d.P.R. n. 1067/1953 disciplina l’ordinamento della professione di commercialista, ma non prevede alcun albo per chi si limiti a seguire pratiche di finanziamento presso banche. L’attività di mediazione creditizia, che consiste nel mettere in contatto banche e clienti per ottenere finanziamenti in modo professionale e continuativo, è regolata dal d.lgs. n. 141/2010 e richiede l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’OAM. Tuttavia, il semplice presentare una domanda di finanziamento, se non inserito in un’attività organizzata e professionale, non costituisce di per sé attività di intermediazione finanziaria riservata.
La Suprema Corte ha quindi affermato che, al di fuori delle attività riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo. Di conseguenza, la mancata iscrizione del ricorrente all’albo dei commercialisti e la tardiva iscrizione ad altri albi sono irrilevanti ai fini del diritto al compenso. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione per un nuovo esame nel merito del diritto al compenso, alla luce dei principi enunciati.
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