Precluso il ricorso all’equità sostitutiva nei giudizi estimatori tributari (Cass. civ. Sez. V n. 34700 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi estimatori che caratterizzano il processo tributario il ricorso all’equità sostitutiva è precluso: il giudice non è dotato di poteri di equità in sostituzione della regola di diritto. In tema di imposta di registro, la determinazione del valore del bene non può avvenire in termini forfettari, dovendo il giudice esporre le circostanze di fatto desunte dalle risultanze probatorie e le ragioni di diritto poste a base della rideterminazione dell’imponibile. L’equità può operare solo in funzione integrativa, per determinare un elemento della fattispecie rimasto incompleto, mai per definire integralmente la stima. È pertanto illegittima la sentenza di rinvio che decurti a forfait il valore comparativo senza agganciare la riduzione ad alcuna ragione fattuale.
Il Fatto
Oggetto di controversia è l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava il valore di un’area edificabile compravenduta nell’anno 2006, rideterminandolo in misura superiore a quella dichiarata dal contribuente.
Con precedente ordinanza questa Corte aveva cassato la sentenza del giudice regionale per omesso esame di un punto decisivo, precisando che la limitata edificabilità di parte dell’area incideva solo sul valore concreto del bene, senza escludere la vocazione edificatoria. In sede di rinvio la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva applicato il valore medio di mercato riferito ad altre compravendite del medesimo immobile, decurtandolo poi equitativamente in misura fissa. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il secondo motivo, qualificandolo come ragione di merito più liquida, con efficacia assorbente rispetto alle restanti censure. Il contribuente deduceva l’erronea applicazione del criterio equitativo in materia tributaria; la censura, pur articolata su riferimenti normativi non pertinenti, è fondata e la violazione di legge è riconducibile d’ufficio, in forza del principio iura novit curia, all’art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986.
Il giudice regionale aveva determinato il valore di mercato mediante il riferimento al valore medio di 2.650 euro/mq stabilito per la stessa compravendita in altri giudizi, diminuendo equitativamente la misura così ottenuta nell’importo secco di 5.000.000 euro. La Corte ricorda che l’art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 impone all’ufficio di controllare il valore dichiarato avendo riguardo ai trasferimenti anteriori di non oltre tre anni, al reddito netto capitalizzato e ad ogni altro elemento di valutazione.
Sul piano dei principi, il ricorso all’equità sostitutiva è precluso nei giudizi estimatori tributari: il giudice non dispone di poteri di equità sostitutiva e deve fondare la decisione su giudizi estimativi motivati in rapporto al materiale istruttorio, come già affermato da Cass. n. 13726/2023, Cass. n. 16960/2019, Cass. n. 10875/2022, Cass. n. 23714/2019, Cass. n. 10658/2019, Cass. n. 7354/2018 e Cass. n. 556/2017. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, cod. proc. civ. l’equità è deroga eccezionale al principio di legalità e presuppone sempre una espressa previsione legislativa: occorre distinguere l’equità sostitutiva dall’equità integrativa, che ricorre quando il giudice applica pur sempre una norma di legge dalla fattispecie incompleta.
Nel caso concreto il giudice di rinvio ha utilizzato il criterio equitativo non per integrare la valutazione di un elemento mancante, ma per definire la stima in termini disancorati dai criteri normativi, decurtando a forfait la misura comparativa senza indicare alcuna ragione fattuale. La sentenza è pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per rinnovare il giudizio estimatorio e regolare le spese del grado di legittimità.
Nota della Redazione
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