Spese di lite: inderogabilità dei minimi tabellari e liquidazione in rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 34699 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le tabelle allegate al d.m. n. 55/2014 costituiscono norma sostanziale, non processuale, e non sono soggette al principio del tempus regit actum di cui all’art. 5 cod. proc. civ. Ne consegue che l’inderogabilità dei parametri minimi, introdotta dall’art. 4 del d.m. n. 55/2014 come novellato dal d.m. n. 37/2018, opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, ancorché regolate, al tempo della statuizione impugnata, dalla formulazione originaria. Unico limite alla retroattività è la definitività della statuizione sulle spese. Il giudice non può pertanto scendere al di sotto dei valori minimi tabellari, e in presenza di nota spese specifica non può procedere a liquidazione globale forfetaria inferiore agli esborsi esposti senza motivare la riduzione o l’eliminazione delle singole voci.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla C.T.P. di Roma un preavviso di fermo, deducendo l’omessa notifica delle cartelle presupposte, per un debito erariale complessivo indicato in euro 145.778,53. Rimasto contumace l’agente della riscossione, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e liquidava le spese in euro 800,00, di cui euro 50,00 per spese.
Il contribuente appellava il solo capo sulle spese, inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento. La C.T.R. accoglieva il gravame liquidando euro 1.500,00 per entrambi i gradi. La Cassazione, con precedente ordinanza, cassava e rinviava. All’esito del rinvio la Corte di Giustizia Tributaria del Lazio liquidava distinti importi per ciascun grado. Il contribuente ricorreva nuovamente per la sola liquidazione del primo grado.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 e delle tabelle 1 e 2, oltre agli artt. 91 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 75 disp. att. cod. proc. civ. La censura investe la sola liquidazione del primo grado, effettuata in forma onnicomprensiva e senza distinzione per fasi, e comunque inferiore ai valori minimi.
La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina. L’originaria formulazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 manteneva il criterio delle quattro fasi processuali e consentiva la deroga ai valori minimi e massimi, perché l’inciso «di regola» rendeva non vincolanti le percentuali di aumento e diminuzione. Il d.m. n. 37/2018, in vigore dal 27 aprile 2018, ha soppresso tale inciso, precisando che la riduzione rispetto al valore medio non può superare il 50%, e ha così eliminato il potere del giudice di scendere sotto i minimi tariffari.
Tale ricostruzione è coerente con il diritto euro-unitario in tema di concorrenza e libera prestazione dei servizi: la Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui le restrizioni alla concorrenza sono conformi se circoscritte a quanto necessario per obiettivi legittimi, individuati nella trasparenza ed efficienza del sistema e nella tutela del diritto di difesa.
Sul piano temporale, la Corte qualifica le tabelle professionali come norma sostanziale e non processuale. L’art. 6 del d.m. n. 37/2018 applica la disciplina sopravvenuta alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, ma il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui l’inderogabilità dei minimi opera retroattivamente per le liquidazioni ancora sub iudice, con l’unico limite della definitività della statuizione sulle spese. Il giudice del rinvio avrebbe dunque dovuto procedere a nuova liquidazione secondo la regola vigente.
La Corte ribadisce infine che, in presenza di nota spese specifica, il giudice non può liquidare forfetariamente in misura inferiore agli esborsi esposti senza motivare le riduzioni. Poiché l’importo liquidato è inferiore al minimo tabellare per lo scaglione e le fasi di studio, introduttiva e decisionale, il ricorso è fondato. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, si decide nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con condanna dell’agente della riscossione alle spese del primo grado e del giudizio di legittimità, da distrarsi al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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