Motivazione Tares sufficiente con superfici e tariffe, disapplicazione ancorata ai motivi (Cass. civ. Sez. V n. 26691 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di accertamento ai fini Tares soddisfa l’obbligo di motivazione di cui all’art. 7 della legge n. 212/2000 quando indichi le superfici accertate, le tariffe applicabili, la quota fissa e quella variabile e gli importi dovuti, non essendo richiesta l’indicazione delle fonti probatorie. I regolamenti e le delibere comunali, in quanto atti a contenuto generale soggetti a pubblicità legale, non sono soggetti a obbligo di allegazione né di indicazione degli estremi, essendo la loro conoscibilità presunta. Il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti presupposti ex art. 7, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992 non può prescindere dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo. In tema di rifiuti speciali, la riduzione della quota variabile richiede la prova della produzione esclusiva e dell’autosmantimento tramite operatori autorizzati, non essendo sufficiente la sola denuncia.
Il Fatto
Una società impugnava l’avviso di accertamento Tares per l’annualità 2013, deducendo la nullità della notificazione e l’esenzione per stagionalità dell’attività esercitata. Il giudice di primo grado, disapplicando il regolamento comunale e ritenendo indimostrata la pretesa impositiva, annullava l’atto.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna confermava la decisione, sul rilievo della carenza di motivazione per mancata indicazione degli estremi del regolamento e dell’illegittimità dello stesso in materia di rifiuti speciali. Il Comune ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è fondato. La Corte muove dalla constatazione che l’avviso impugnato riporta il prospetto delle somme da pagare, con indicazione delle superfici e delle tariffe applicabili, della quota fissa e variabile, dell’acconto versato e del residuo, oltre al riferimento alla delibera consiliare istitutiva del prelievo.
Secondo l’insegnamento richiamato, integrato con gli atti generali la motivazione è idonea a rendere comprensibili i presupposti della pretesa, senza necessità di esplicitare le fonti probatorie. Non può dunque censurarsi l’omessa individuazione di tutte le fonti regolamentari, ben potendo tali indicazioni essere fornite nella successiva fase contenziosa.
La Corte ribadisce che i regolamenti e le delibere comunali, in quanto atti a contenuto generale rivolti a una pluralità indistinta di destinatari, sono soggetti a pubblicità legale e la loro conoscibilità è presunta: non sussiste pertanto alcun obbligo di allegazione o di indicazione degli estremi.
Quanto alla disapplicazione del regolamento disposta dal giudice d’appello, la Corte afferma che il potere del giudice tributario non può prescindere dai motivi dedotti in relazione all’atto impugnato, ma va esercitato con riferimento alla domanda del contribuente. Nel caso di specie la società aveva fondato l’impugnazione sulla stagionalità e sul deficit motivazionale, non già sull’intassabilità delle superfici produttive di rifiuti speciali, censura introdotta solo con motivi aggiunti, inammissibili perché non fondati sul deposito di documenti non conosciuti.
La Corte esclude infine che l’annullamento integrale potesse essere confermato. La quota fissa è sempre dovuta per il mero possesso di superfici astrattamente idonee ad ospitare attività inquinanti; la riduzione della quota variabile postula la prova della produzione esclusiva di rifiuti speciali e dell’autosmantimento. L’uso stagionale degli immobili non esclude il presupposto impositivo, non coincidendo la mancata utilizzazione con l’obiettiva inutilizzabilità. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per l’esame della residua doglianza sulla licenza stagionale e sulla riduzione tariffaria.
Nota della Redazione
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