Prelazione e retratto agrario: onere di specificità del motivo di cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 8210 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prelazione e retratto agrario, il motivo di ricorso per cassazione che denuncia la violazione delle norme sulla destinazione dei fondi rustici censurando l’apprezzamento delle risultanze istruttorie in ordine alla natura agricola del fondo è inammissibile, perché sollecita una rivisitazione del giudizio di fatto riservato al giudice di merito. L’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. impone al ricorrente di esaminare il contenuto precettivo delle norme assunte violate e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che deve espressamente richiamare, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. La facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare il mancato esercizio di tale facoltà.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario e coltivatore di un fondo rustico, apprende che i titolari del fondo confinante hanno venduto alcuni mappali finitimi a terzi acquirenti senza effettuare la denuntiatio nei suoi confronti. Agisce quindi in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto di retratto, in forza del combinato disposto dell’art. 7 della legge n. 817 del 1971 e dell’art. 8 della legge n. 590 del 1965. I convenuti si oppongono e propongono domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti per effetto della proposizione della domanda stessa.

Il Tribunale accoglie la domanda principale e rigetta la riconvenzionale. La Corte d’appello, in riforma, respinge la domanda di retratto sul rilievo della natura non agricola del fondo oggetto di giudizio, confermando invece il rigetto della riconvenzionale. Avverso tale pronuncia il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, il primo dei quali incentrato sulla qualificazione del fondo e il secondo sulle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è dichiarato in più aspetti inammissibile. Esso omette anzitutto di indicare le specifiche affermazioni della sentenza impugnata che intende sottoporre a critica: la motivazione della Corte territoriale si articola su più argomenti, anche con richiami alla giurisprudenza di legittimità, che l’illustrazione del motivo non discute. Ne deriva una sorta di delega al giudice di legittimità, cui verrebbe demandato di stabilire se le considerazioni svolte in ricorso possano correlarsi in senso critico alla motivazione contestata.

Il motivo difetta inoltre di specificità, mancando il necessario confronto tra le norme assunte violate e le parti della sentenza che si assumono in contrasto con esse. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 23745 del 2020: l’onere di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. impone al ricorrente di esaminare il contenuto precettivo delle norme e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente richiamata, al fine di dimostrare il contrasto col precetto normativo.

Sotto altro profilo, il motivo si risolve in un tentativo di rivisitazione del giudizio di fatto: il ricorrente lamenta che la Corte genovese avrebbe qualificato il fondo come non agricolo in assenza di elementi istruttori idonei a suffragare tale conclusione. Richiamando le pronunce delle Sez. I nn. 24155 del 2017, 640 e 3340 del 2019, la Corte ribadisce il discrimine tra violazione di legge in senso proprio, che implica un problema interpretativo della norma, ed erronea applicazione della legge conseguente alla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, censura mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. È questa l’evenienza che ricorre nella specie, ove si sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Il secondo motivo non è fondato. In tema di spese processuali, la Corte afferma che la facoltà di disporne la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con espressa motivazione del mancato uso di tale facoltà; la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza esaminare l’eventualità di una compensazione, non è censurabile in cassazione neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. Il principio vale anche in caso di compensazione disposta per soccombenza reciproca. Le spese del giudizio di legittimità seguono pertanto la soccombenza, con l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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