Assorbimento illogico dell’eccezione di prescrizione presuntiva e omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. II n. 6668 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’assorbimento di un’eccezione o di un motivo di appello decisivo per la soluzione della controversia, operato senza alcuna motivazione, integra omessa pronuncia e determina la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. L’assorbimento in senso proprio presuppone che la decisione assorbita divenga superflua per sopravvenuto difetto di interesse; quello in senso improprio ricorre quando la pronuncia assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni. Fuori da tali ipotesi, l’assorbimento non può occultare una decisione implicita di rigetto priva di motivazione. L’imputazione del pagamento, inoltre, non è un fatto storico, ma un’operazione giuridica disciplinata dall’art. 1193 cod. civ.: la sua deduzione non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un professionista iscritto all’albo dei periti industriali, titolare di uno studio di consulenza, chiedeva al Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo per compensi asseritamente maturati nei confronti di un imprenditore individuale, suo cliente per lungo tempo. Il professionista fondava la pretesa su un incarico verbale risalente e su un successivo incarico scritto, che prevedeva un compenso mensile e il rimborso delle spese.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso e l’imprenditore proponeva opposizione, eccependo la nullità del contratto per natura professionale delle prestazioni, riservate a soggetti iscritti ad albi specifici, e, in via subordinata, la prescrizione presuntiva dei crediti anteriori al conferimento dell’incarico formale. Il Tribunale accoglieva l’opposizione sul presupposto della nullità del contratto. La Corte d’Appello, in riforma, rigettava l’opposizione, ritenendo le prestazioni svolte non riservate e dichiarando assorbiti i restanti motivi. Proponeva allora ricorso per cassazione l’imprenditore.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente lamentava, con il primo motivo, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione presuntiva triennale dei compensi maturati prima del conferimento formale dell’incarico, riproposta in via subordinata nel giudizio di appello. La Corte, pur rilevando il richiamo erroneo all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., riqualifica la doglianza come attinente ad un error in procedendo e la ritiene fondata.
La sentenza impugnata non aveva totalmente omesso di pronunciarsi, avendo dichiarato assorbiti i restanti motivi di doglianza sul merito. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. ord. n. 28995 del 2018; Cass. n. 22950 del 2019; Cass. n. 28663 del 2013; Cass. n. 7663 del 2012), secondo cui l’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua per sopravvenuto difetto di interesse della parte; quello in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto.
Nel caso concreto non si configura né l’uno né l’altro. La decisione sulle prestazioni non riservate non faceva venir meno l’interesse dell’opponente alla pronuncia sulla prescrizione presuntiva; né la motivata decisione adottata escludeva la necessità o la possibilità di deciderla. L’assorbimento si è così tradotto in una decisione implicita di rigetto priva di motivazione e illogica, che rende censurabile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (Cass. n. 27598 del 2022; Cass. n. 27814 del 2020; Cass. n. 22899 del 2020; Cass. n. 12006 del 2020; Cass. n. 11459 del 2019). Il giudice di rinvio dovrà dunque pronunciarsi sull’eccezione riproposta.
Con il secondo motivo il ricorrente denunciava, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’imputazione della somma versata. Il motivo è inammissibile: l’imputazione non è un fatto storico, ma un’operazione giuridica compiuta dal debitore ex art. 1193, primo comma, cod. civ. al momento del pagamento, o in difetto dal giudice secondo i criteri del secondo comma. Non sono “fatti”, ai sensi della norma processuale, le singole questioni decise né gli elementi di un accadimento complesso (Cass. n. 17761 del 2016; Cass. ord. n. 2805 del 2011). La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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