Prelievo del delegato senza causa: restituzione dell’indebito e non risarcimento (Cass. civ. Sez. II n. 23868 del 26.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il richiamo, nel corso del giudizio, agli artt. 2033, 2041 o 2043 cod. civ. a fondamento della domanda di restituzione di una somma prelevata illegittimamente dal delegato a operare sul conto corrente non integra mutatio libelli, perché il bene della vita richiesto resta l’accertamento del prelievo indebito e la condanna alla restituzione. La circostanza che il giudice d’appello qualifichi quel prelievo come abuso della delega e ne faccia derivare una responsabilità ex art. 2043 cod. civ. non trasforma la domanda in una azione risarcitoria proposta tardivamente. L’atto di liberalità addotto a giustificazione del prelievo, se di valore non modico, è nullo per difetto della forma dell’atto pubblico richiesta dall’art. 782 cod. civ., e non è configurabile come donazione indiretta.
Il Fatto
L’erede universale di un coniuge, premorto alla moglie cointestataria del conto corrente, conviene davanti al Tribunale di Milano i coeredi di quest’ultima, chiedendo la restituzione di Euro 100.000,00 che una di essi avrebbe prelevato nell’ottobre 2009 mediante emissione di assegno circolare, in forza di una delega bancaria.
La convenuta eccepisce di avere percepito la somma in virtù di una liberalità dei coniugi in suo favore. Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo l’operazione formalmente autorizzata dalla delega. La Corte d’appello di Milano accoglie il gravame e condanna la convenuta a restituire metà della somma all’appellante e l’altra metà alla massa ereditaria, ravvisando un abuso della delega per difetto di valida giustificazione dell’incasso. Propone allora ricorso per cassazione la soccombente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il motivo attinente alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che ritiene infondato. Muovendo dal principio delle Sezioni Unite n. 8077 del 2012, il giudice di legittimità, davanti a un vizio processuale interdipendente dall’interpretazione della domanda, non scruta il contenuto della decisione impugnata ma prende cognizione diretta dei fatti processuali, nel rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Dalla lettura degli atti di primo grado emerge che la domanda di restituzione era stata proposta già nell’atto di citazione e ribadita nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., con espresso riferimento agli artt. 2033 e 2041 cod. civ. In appello le medesime domande erano state riproposte anche ai sensi degli artt. 1218 o 2043 cod. civ. Ne deriva che il richiamo alle diverse disposizioni non ha aggiunto una domanda ulteriore, ma ha soltanto esplicitato che si trattava sempre della restituzione di una somma prelevata illegittimamente e senza causa. Il bene della vita riconosciuto è rimasto quello originariamente richiesto.
Cadono di conseguenza, perché manifestamente infondati, il primo e il secondo motivo, esaminati unitariamente. La questione non è stata posta in termini di fatto illecito e di risarcimento del danno, ma di esecuzione del prelievo da parte della delegata in mancanza di giustificazione e dunque indebitamente, con la conseguente condanna alla restituzione dell’indebito.
Quanto alla donazione allegata a giustificazione del prelievo, la Corte osserva che il giudice d’appello ne ha escluso la prova nella dovuta forma, in ragione dell’elevato ammontare: non ricorrevano le condizioni della donazione di modico valore ex art. 783 cod. civ., alla cui verifica rilevano il criterio oggettivo del valore del bene e quello soggettivo delle condizioni economiche del donante. Il rilievo del valore elevato rendeva superfluo l’esame del secondo criterio. Ne segue che la donazione è nulla per mancanza dell’atto pubblico imposto dall’art. 782, primo comma, cod. civ.
La Corte esclude anche la configurabilità di una donazione indiretta, in forza dell’art. 809 cod. civ., che non richiama l’art. 782. Non sussiste, in particolare, il rapporto di strumentalità necessaria tra la delega a operare sul conto e l’emissione dell’assegno a favore della delegata: l’arricchimento avrebbe potuto verificarsi solo in forza di un accordo distinto ed esterno rispetto alla delega, con cui i titolari avevano autorizzato l’operazione per spirito di liberalità, e dunque mediante donazione soggetta alla forma dell’atto pubblico ad substantiam. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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