Rigetto per acquiescenza parziale e correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. (Cass. civ. Sez. V n. 27499 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’acquiescenza dell’Amministrazione finanziaria su una parte del rilievo impositivo delimita l’oggetto dell’appello, con la conseguenza che la contestazione verte unicamente sulle poste residue e su di esse grava l’onere di prova del contribuente. L’eventuale omessa motivazione della sentenza di appello su una questione di diritto non ne determina la nullità quando la decisione sia conforme a diritto e la questione non richieda ulteriori accertamenti di fatto, essendo consentita la correzione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. La notificazione degli atti impositivi effettuata dall’Ufficio ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982 a mezzo del servizio postale è rituale, non necessitando di relata né di annotazioni specifiche sull’avviso di ricevimento, operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ.
Il Fatto
La società contribuente riceveva un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2010, presunti maggiori ricavi non dichiarati, con richiesta di maggiore IRES, IRAP e IVA. Il rilievo muoveva da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che aveva rilevato l’omessa dichiarazione dei ricavi a fronte di finanziamenti effettuati dai soci e irregolarità nella tenuta del libro inventari.
Il ricorso della società era parzialmente accolto in primo grado, con riduzione dell’importo da recuperare. La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma parziale, accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava quello incidentale della contribuente. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva l’error in procedendo per avere la C.t.r. rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello erariale. La Corte ritiene il motivo infondato. L’appello dell’Ufficio investiva la somma residua di euro 236.450,00, nell’ambito di finanziamenti soci complessivi di euro 423.950,00 destinati a coprire il saldo negativo di cassa e a occultare ricavi da vendite non fatturate.
La Suprema Corte rileva che nessuna traccia dei versamenti residui emerge dal partitario o dai conti correnti allegati dalla ricorrente. L’acquiescenza dell’Amministrazione riguardava unicamente gli euro 100.000,00 destinati ad aumento di capitale, non impugnati; su tale posta non poteva dunque radicarsi alcuna contestazione. L’appello si concentrava sui flussi finanziari e bancari privi di adeguata prova giustificativa da parte della contribuente, e il punto della sentenza di primo grado era stato specificamente contestato.
La C.t.r. ha adeguatamente spiegato che i conti erano stati estinti mediante giroconto al conto soci finanziamenti infruttiferi e rimpinguati con giroconto da soci/finanziamenti a conti anticipi dei singoli soci, in concomitanza con l’aumento di capitale sociale, senza possibilità di individuare ulteriore provvista. Tali considerazioni sostengono il rigetto anche del secondo e del terzo motivo, che investivano rispettivamente la carenza motivazionale e l’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973.
Quanto al quarto motivo, concernente la pretesa nullità per motivazione inesistente sul rigetto dell’appello incidentale, la Corte osserva che la sentenza contiene espressa statuizione sul punto. La C.t.r. ha risposto nel corpo della motivazione, condividendo il prospetto della Guardia di Finanza: i versamenti in contanti di euro 87.500,00, idonei ad evitare il saldo negativo di cassa, integrano presunzioni gravi, precise e concordanti e legittimano la ricostruzione del reddito per flussi finanziari in entrata non contabilizzati.
Sulla doglianza relativa alla inesistenza del procedimento di notificazione, la sentenza impugnata presentava una carenza di motivazione; tuttavia, poiché la decisione è conforme a diritto e la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, opera il principio di correzione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., in applicazione del canone della ragionevole durata del processo. La notificazione a mezzo postale ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982 è rituale e non richiede relata, per la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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