Prelievo di solidarietà sulle pensioni elevate illegittimo oltre il triennio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 49 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo di solidarietà sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro annui lordi, introdotto dall’art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, è legittimo solo se contenuto entro il triennio 2019-2021, come stabilito dalla Corte costituzionale n. 234 del 2020. Le ritenute operate oltre tale arco temporale sono illegittime e le somme eventualmente prelevate in eccedenza vanno restituite. Il diverso e più ampio periodo quinquennale previsto dalla norma originaria non può trovare applicazione dopo il vaglio di costituzionalità. L’INPS, che abbia applicato le trattenute nei limiti del triennio, non ha interesse ad appellare la parte della sentenza che dispone la restituzione di somme mai recuperate.

Il Fatto

Un magistrato della Corte dei conti, collocato in quiescenza, proponeva ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania avverso la riduzione del trattamento di quiescenza operata dall’INPS a decorrere dal gennaio 2019. La decurtazione discendeva dall’applicazione dell’art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che prevedeva per cinque anni una riduzione progressiva delle pensioni superiori a 100.000 euro annui lordi.

Il ricorrente lamentava l’assenza del procedimento partecipativo di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, la mancanza del provvedimento di adeguamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e l’illegittimità costituzionale dei commi 261-268 della medesima legge. Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 344 del 2022, riteneva parzialmente fondata la domanda e dichiarava illegittime le ritenute per il periodo eccedente il triennio, disponendo la restituzione delle somme eventualmente recuperate a tale titolo.

La Motivazione della Corte

L’INPS impugnava la pronuncia sostenendo la correttezza del proprio operato, avendo effettuato le trattenute nel rispetto dei limiti temporali rimodulati dalla Corte costituzionale n. 234 del 2020. L’Istituto contestava inoltre la statuizione sulla ripetizione delle somme, per la mancata individuazione degli importi e per l’improprio richiamo alla disciplina dell’indebito pensionistico.

La Sezione ha respinto l’appello. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 disciplinava la perequazione automatica per il triennio 2019-2021, mentre il successivo comma 261 prevedeva la riduzione quinquennale dei trattamenti più elevati. La Consulta, con la sentenza n. 234 del 2020, ha ritenuto legittime entrambe le disposizioni, salvo circoscrivere il prelievo di solidarietà al solo triennio. Tale indirizzo è stato poi confermato dalle ordinanze n. 172 del 2022 e n. 87 del 2023.

Ne deriva che le decurtazioni applicate oltre il triennio sono illegittime. La Corte dei conti ha quindi confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del pensionato alla corresponsione del trattamento senza le riduzioni per il periodo eccedente, ritenendo tale domanda ricompresa nella più ampia richiesta formulata nel ricorso originario.

Quanto al secondo profilo, il Collegio ha rilevato che l’INPS non aveva concretamente recuperato somme riferibili al periodo eccedente il triennio. È venuta così meno l’eventualità prospettata dal giudice di prime cure e, con essa, l’interesse ad appellare sul punto. L’appello è stato pertanto rigettato nel suo complesso, con dichiarazione di contumacia degli appellati e nessuna statuizione sulle spese, stante la gratuità delle cause previdenziali ai sensi dell’art. 10 della legge n. 533 del 1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *