Prelievo supplementare quote latte, prescrizione e intimazione AGEA (TAR Puglia n. 55 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare avverso l’intimazione di pagamento emessa dall’AdER ai sensi dell’art. 68 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le censure che attengono al merito della pretesa creditoria e all’asserita prescrizione del credito non hanno ad oggetto vizi propri dell’atto impugnato, bensì vizi di atti presupposti e prodromici, quali la cartella di pagamento, non impugnata, e la pretesa creditoria sottostante. L’intimazione di pagamento non è affetta da carenze istruttorie o motivazionali, in quanto le informazioni in essa contenute sono integrative di quelle degli atti presupposti già notificati. Nel calcolo del termine di prescrizione decennale del credito per prelievo supplementare quote latte, devono computarsi, oltre ai periodi di interruzione per la pendenza di giudizio, anche i periodi di sospensione legale della prescrizione previsti dalla legge n. 33/2009 e dal decreto-legge n. 18/2020.

Il Fatto

La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, un’intimazione di pagamento notificata il 1° ottobre 2025, con cui l’AGEA, per mezzo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ingiungeva il pagamento di € 395.881,43 a titolo di prelievo supplementare delle quote latte per le campagne 1997-2002. Il ricorrente ha dedotto censure incentrate sul merito della pretesa creditoria e sull’asserita prescrizione del credito, sostenendo che il termine prescrizionale decennale fosse maturato.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che le censure proposte non attingono l’intimazione di pagamento in sé, ma atti ad essa prodromici e presupposti, ossia la cartella di pagamento AGEA — non impugnata — e la pretesa creditoria sottostante.

Il Collegio ha escluso che l’intimazione impugnata sia affetta da vizi di istruttoria o di motivazione, in quanto le informazioni contenute in tale atto devono ritenersi integrative di quelle già inserite negli atti presupposti notificati, secondo il meccanismo della motivazione per relationem.

Quanto alla dedotta estinzione del credito per prescrizione decennale, il TAR ha precisato che, nel calcolo del termine, devono computarsi i periodi di interruzione dovuti alla pendenza di giudizio e i periodi di sospensione legale della prescrizione: quello dal 1° aprile al 15 luglio 2019, ex art. 8-quinquies, comma 10, della legge n. 33/2009, e quello dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ex art. 68 del decreto-legge n. 18/2020. Considerato che la cartella di pagamento era stata notificata il 13 marzo 2015 e l’intimazione il 1° ottobre 2025, il termine prescrizionale, al netto delle sospensioni, non poteva dirsi decorso.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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