Onere istruttorio del Comune sull’epoca di realizzazione dell’abuso edilizio (TAR Campania n. 2259 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi grava sull’Amministrazione un onere di adeguata istruttoria circa l’epoca di edificazione del manufatto, ai fini dell’individuazione del regime giuridico applicabile. Il privato che deduca una risalenza dell’opera anteriore all’introduzione dell’obbligo generalizzato del titolo abilitativo è tenuto a offrirne un principio di prova. Ove tale principio di prova sia fornito e l’Amministrazione non lo confuti né ne illustri l’inconferenza, il provvedimento ripristinatorio è annullato per difetto di istruttoria, non potendosi ravvisare l’abusività in presenza di un serio e apprezzabile dubbio sulla datazione del manufatto. L’onere di provare la datazione si intende allora ribaltato sul Comune.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un’unità immobiliare, impugna l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune gli ingiunge la demolizione delle opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre al verbale di accertamento della Polizia Municipale e alla relazione tecnica dell’U.T.C. richiamata nel provvedimento.

Davanti al TAR il ricorrente deduce, tra l’altro, che il soppalco oggetto di contestazione risale agli anni 50/60 del secolo scorso, anteriormente alla legge n. 765/1967, e che all’epoca non era previsto l’obbligo del titolo edilizio; eccepisce inoltre il difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e per mancata notifica ad asseriti controinteressati, e sostiene l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Il ricorrente è legittimato in quanto comproprietario, circostanza emergente dal provvedimento impugnato; la Soprintendenza e l’Ente richiamati dal Comune non rivestono la qualifica di controinteressati, essendo l’ordinanza adottata esclusivamente dal Comune.

Nel merito, il ricorso è dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse quanto alle opere di cui al punto 2), poiché il ricorrente, a seguito di dissequestro, ha provveduto alla rimozione della struttura in ferro, venendo meno il bene da demolire e non essendo state dedotte censure sul punto.

Quanto alle opere di cui al punto 1), il ricorso è accolto. L’ordinanza impugnata si fonda sull’assenza dei titoli abilitativi e sulla violazione dell’art. 25 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, nella parte in cui vieta di sistemare locali cucina nella verticale interessata dal soppalco. Osserva il Collegio che l’Amministrazione avrebbe dovuto prioritariamente verificare l’epoca di realizzazione del soppalco e la sua precisa ubicazione, anche in relazione all’eventuale inclusione nel centro abitato.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui l’obbligo del titolo edilizio per tutte le costruzioni, anche fuori dal perimetro del centro urbano, decorre dal 1° settembre 1967, data di entrata in vigore dell’art. 10 della legge n. 765/1967. Sottolinea inoltre che l’ordinanza impugnata dà atto che il soppalco “era già presente nell’anno 1994”, e che il ricorrente ha offerto un principio di prova della risalenza dell’opera tramite consulenza tecnica e documentazione.

Tale principio di prova è ritenuto sufficiente e idoneo a dimostrare lo stato legittimo dell’immobile edificato prima dell’imposizione dell’obbligo generalizzato del titolo, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001, applicabile ratione temporis. Il Collegio ribadisce, richiamando TAR Campania, Sez. III, n. 5406 del 2025 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3840 del 2017, che spetta al privato provare la diversa epoca, ma che, una volta fornito un principio di prova, l’onere si ribalta sul Comune, il quale deve confutare gli elementi prodotti. In mancanza, il provvedimento è annullato per difetto di istruttoria. I profili di illegittimità sono assorbenti e comportano l’accoglimento parziale, con annullamento dell’ordinanza in parte qua e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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