Revoca del nulla osta stagionale per documentazione inidonea (TAR Puglia n. 52/2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di delibazione cautelare, è infondata la censura avverso la revoca del nulla osta al lavoro stagionale quando la documentazione prescritta non risulti effettivamente allegata alla domanda, ovvero sia stata prodotta solo successivamente ma in modo inidoneo: parzialmente illeggibile, non sottoscritta digitalmente e comunque contraddittoria. In particolare, la discrepanza tra il certificato di idoneità alloggiativa, l’attestazione di idoneità abitativa e la dichiarazione di ospitalità, riferiti a Comuni diversi e a soggetti differenti, integra un profilo di contraddittorietà che legittima il provvedimento di revoca. La mancata allegazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato riferita al nominativo del lavoratore richiedente costituisce ulteriore elemento di carenza documentale.

Il Fatto

Un cittadino straniero impugnava il provvedimento con cui la Prefettura, quale Sportello Unico per l’Immigrazione, aveva disposto la revoca del nulla osta per lavoro stagionale, nonché il relativo preavviso adottato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il provvedimento era stato notificato al solo datore di lavoro, che aveva presentato l’istanza.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e la sospensione cautelare dell’efficacia della revoca, lamentando vizi di legittimità e contestando le ragioni poste a fondamento del provvedimento prefettizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nella fase di sommaria delibazione propria del giudizio cautelare, ha ritenuto infondate le censure formulate nel ricorso, prescindendo dall’esame delle questioni preliminari sollevate.

Il Collegio ha evidenziato che, al momento dell’invio della domanda, non risultava effettivamente allegata la documentazione prescritta concernente il certificato di idoneità alloggiativa, la cessione del fabbricato e l’asseverazione. Tale carenza iniziale ha costituito il primo profilo di legittimità della revoca.

Quanto alla documentazione prodotta successivamente, il Tribunale ne ha rilevato l’inidoneità, in linea con la relazione dell’Amministrazione resistente: i documenti erano parzialmente illeggibili, non sottoscritti digitalmente e palesemente contraddittori. Il contrasto emergeva con chiarezza dal fatto che il certificato di idoneità alloggiativa era riferito a un Comune, l’attestazione di idoneità abitativa — rilasciata a un soggetto diverso — a un altro Comune, e la dichiarazione di ospitalità riguardava un’abitazione sita in un terzo Comune.

Infine, il Tribunale ha rilevato la mancata produzione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato con specifico riferimento al nominativo del ricorrente.

Alla luce di tali elementi, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *