Ratifica implicita del contratto del falsus procurator nella rappresentanza organica (Cass. civ. Sez. II n. 33454 del 11.11.2021)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del negozio concluso dal rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici. La ratifica del contratto stipulato dal falsus procurator, richiedente la forma scritta ad substantiam, non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del dominus, potendo desumersi implicitamente da altro atto scritto, formato per fini consequenziali alla stipula del negozio, che esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere. Tale accertamento costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici.

Il Fatto

La Camera di Commercio di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, accogliendo il gravame del professionista, aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo riguardante il compenso per l’attività difensiva svolta in procedure esecutive immobiliari, in forza del contratto di patrocinio deliberato dagli organi dell’ente. Il Tribunale di Cassino aveva invece accolto l’opposizione per difetto di forma scritta ad substantiam del contratto di patrocinio. La Corte territoriale ha ritenuto integrata la sottoscrizione del contratto per effetto del rilascio della procura alle liti e della firma degli atti difensivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione delle norme in materia di contratti pubblici, assumendo l’omessa rilevazione d’ufficio della nullità del contratto di patrocinio e della procura alle liti per violazione delle regole di evidenza pubblica, e chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata aveva ricostruito la vicenda negoziale atomizzando il singolo contratto di patrocinio, concluso con la sottoscrizione delle comparse nelle singole procedure esecutive: la censura non conteneva una critica specifica a tale ricostruzione, che risultava di per sé sufficiente a sorreggere la decisione. La stessa nullità del contratto generale del 1998, poi, non riverberava automaticamente sui singoli contratti, trattandosi di atti negoziali distinti ed autonomi rispetto ai quali sarebbero occorsi accertamenti di fatto incompatibili col giudizio di legittimità.

La Corte ha inoltre escluso la fondatezza della prospettata nullità derivata anche alla luce dei giudicati formatisi tra le medesime parti a seguito dei rigetti delle opposizioni ai plurimi decreti ingiuntivi, i quali facevano stato circa l’esistenza e la validità del rapporto obbligatorio e circa l’inesistenza dei fatti impeditivi ed estintivi deducibili. Quanto al sollecitato rinvio pregiudiziale, la Corte ne ha affermato la superfluità richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui l’esclusione dei servizi di rappresentanza legale dal regime dei contratti pubblici si giustifica per il carattere intuitu personae del rapporto tra avvocato e cliente, connotato dalla massima riservatezza.

Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 9 e 16 della legge n. 580/1993 e dell’art. 1399 cod. civ., assumendo che la procura rilasciata dal Segretario generale, privo di poteri rappresentativi, non poteva essere ratificata senza un’apposita delibera della Giunta. Il motivo è stato ritenuto infondato.

La Corte ha ribadito che la disciplina del negozio concluso dal rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici. La ratifica del contratto della P.A. richiesto in forma scritta ad substantiam non deve necessariamente risultare da un atto espresso, potendo desumersi implicitamente da atto scritto consequenziale che manifesti una volontà inequivoca incompatibile con il rifiuto. Nel caso di specie, la costituzione in giudizio dei nuovi difensori muniti di valido mandato, con dichiarazione di far proprie le attività del precedente legale, manifestava inequivocamente la volontà dell’ente di ratificare la condotta del falsus procurator, con conseguente presunzione della comunicazione al professionista. L’accertamento della ratifica implicita integra un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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