Sconto tariffario del 20% sulle prestazioni di laboratorio: applicabile all’intero triennio 2007-2009 (Cass. civ. Sez. 1 n. 13041 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo sconto tariffario del venti per cento sulle prestazioni di diagnostica di laboratorio, introdotto dall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296/2006, si applica a tutte le prestazioni erogate nel triennio 2007-2009 e non soltanto sino al 31 dicembre 2008. Il giudicato amministrativo di annullamento di un atto amministrativo generale o collettivo spiega effetto ultra partes limitatamente all’effetto caducatorio, senza estendersi alle statuizioni ordinatorie e conformative né alle parti della motivazione che costituiscono meri snodi logici del percorso argomentativo. La parte che deduca in cassazione la mancata sospensione del giudizio di merito per l’esistenza di una causa pregiudiziale ha l’onere di allegare e provare l’attuale pendenza del giudizio pregiudicante. È, altresì, inammissibile il motivo che lamenti la violazione dell’art. 2909 cod. civ. senza la trascrizione, nel corpo del ricorso, della sentenza passata in giudicato di cui si eccepisce l’autorità.
Il Fatto
Una società di laboratorio di analisi, sulla premessa dell’illegittima decurtazione delle tariffe per le prestazioni erogate nell’anno 2009, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Azienda sanitaria provinciale, che lo opponeva. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione, disattendendo l’istanza di sospensione del processo in attesa della definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo sui decreti assessoriali che avevano recepito lo sconto tariffario e rigettando le censure sull’applicabilità dello sconto medesimo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui il laboratorio lamentava l’omessa sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., rilevando che la parte ricorrente non aveva assolto all’onere di provare l’effettiva e attuale pendenza del giudizio pregiudicante dinanzi al Consiglio di Stato. Ha, inoltre, precisato che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non è più riconducibile all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nei termini prospettati.
Nel merito, la Corte ha esaminato la complessa vicenda normativa regionale siciliana in materia di tariffe sanitarie, ricostruendo la sequenza dei decreti assessoriali che, a partire dal DA n. 1745/2007, hanno recepito lo sconto del 20% previsto dalla legge finanziaria per il 2007. Ha ricordato che il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 4840 e n. 4843 del 2021, ha stabilito che lo sconto poteva legittimamente applicarsi solo sino al 31 dicembre 2008, sulla base dell’interpretazione dell’art. 8, terzo comma, del d.l. n. 248/2007.
La Corte ha, tuttavia, precisato che il giudicato formatosi su tali sentenze non cade sulla individuazione del periodo di applicazione dello sconto, atteso che il giudicato amministrativo ultra partes è limitato al solo effetto caducatorio dell’atto e non si estende alle parti motivazionali che costituiscono meri snodi logici. Ha, inoltre, osservato che le richiamate sentenze del Consiglio di Stato, ove interpretate nel senso sostenuto dal ricorrente, si porrebbero in insanabile contrasto con l’orientamento costante della Corte di cassazione e con la stessa legislazione regionale, che riferisce le misure di contenimento della spesa sanitaria all’intero triennio 2007-2009.
La Corte ha, infine, dichiarato inammissibile il terzo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 2909 cod. civ., per non avere il ricorrente riportato né riassunto il contenuto dei decreti ingiuntivi asseritamente passati in giudicato, e ha rigettato il quarto motivo, in quanto privo della dovuta chiarezza e, comunque, infondato alla luce dei principi sopra richiamati. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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