Responsabilità amministrativa degli amministratori locali e colpa grave nell’affidamento dell’incarico legale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 257 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la colpa grave degli amministratori locali non può essere desunta dalla sola ignoranza dell’art. 41 del D.P.R. n. 49/1973, che, nel testo vigente ratione temporis, riconosce ai comuni la mera facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e non configura un obbligo. La valutazione della gravità della colpa richiede un duplice ordine di accertamenti: sul piano oggettivo, l’evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio; sul piano soggettivo, lo scostamento dalla condotta esigibile dal modello dell’agente in relazione alle concrete condizioni in cui ha operato. La necessità di raccordare la norma facoltizzante con il principio di economicità di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990 e con l’art. 97 della Costituzione postula un’interpretazione sistematica che presuppone competenze giuridiche qualificate, la cui carenza non è rimproverabile a titolo di colpa grave ai componenti di organi elettivi privi di specifiche competenze tecniche.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha convenuto in giudizio il sindaco e tre assessori di un comune, unitamente al segretario comunale, per il risarcimento di un danno erariale complessivamente pari a euro 7.938,34. Il pregiudizio derivava dall’affidamento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio a un professionista privato, benché l’art. 41 del D.P.R. n. 49/1973 consentisse all’ente di avvalersi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

La Sezione territoriale, definito con rito abbreviato il procedimento nei riguardi del segretario, ha assolto gli amministratori, ritenendo insussistente la gravità della colpa. La delibera giuntale era corredata dei pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile; il segretario nulla aveva rilevato sulla possibilità di avvalersi del patrocinio statale; i membri della giunta, di un piccolo comune, difettavano di adeguate competenze giuridiche. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Procura regionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’Appello ricostruisce anzitutto l’evoluzione dell’art. 41 del D.P.R. n. 49/1973. Nella formulazione originaria, gli artt. 39 e 40 prevedevano un’attribuzione diretta all’Avvocatura dello Stato della difesa di Regione, Province ed enti locali, differenziata per enti e funzioni, distinguendo l’attribuzione diretta dalla possibilità di assumere l’incarico su richiesta. Con il d.lgs. n. 116/2004, abrogati gli artt. 39 e 40, il legislatore ha dettato una disciplina unitaria, impiegando il verbo servile “possono avvalersi” e richiamando l’istituto dell’avvalimento. Il testo vigente ratione temporis, dunque, non prevede più un’attribuzione diretta di competenza e riconosce agli enti un margine di valutazione.

Il Collegio richiama l’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 543/1996, secondo cui la responsabilità è personale e limitata ai fatti commessi con dolo o colpa grave. Sul piano oggettivo, la condotta deve integrare una evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio; sul piano soggettivo, occorre valutare lo scostamento rispetto al modello dell’agente operante in quelle condizioni, secondo un giudizio prognostico ex ante.

La Corte condivide la tesi dell’appellante secondo cui l’avvalimento dell’Avvocatura dello Stato, per la sua sostanziale gratuità e l’elevata professionalità dei suoi componenti, costituisca soluzione gestionale preferenziale. Ritiene tuttavia che tale lettura non basti a fondare la colpa grave. Sostenere la responsabilità dei componenti della giunta implicherebbe rimproverare loro non l’ignoranza della norma, ma la sua combinazione interpretativa con il principio di economicità per ricavarne, oltre il dato testuale, l’obbligatorietà. Si tratta di un’interpretazione sistematico-evolutiva che presuppone competenze giuridiche qualificate, la cui carenza non è addebitabile a titolo di colpa grave a membri di organi elettivi privi di specifiche competenze.

Assume rilievo decisivo il parere tecnico-amministrativo favorevole rilasciato dal segretario comunale, funzionario provvisto di adeguate competenze, il quale non aveva neppure accennato alla possibilità di avvalersi del patrocinio statale. La prassi amministrativa del tempo, inoltre, era orientata nel senso di configurare l’avvalimento come mera opzione gestionale del comune, quantomeno sino alla sentenza della Sezione territoriale n. 32 del 2019. L’appello è pertanto respinto.

Nota della Redazione

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