Annullamento presa in carico disabile per omesso preavviso di rigetto (TAR Lombardia n. 1181 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990 deve essere comunicato anche quando l’amministrazione accolga solo parzialmente l’istanza del privato, non potendosi limitare l’operatività della norma al solo diniego integrale. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi integra una violazione procedimentale che vizia il provvedimento e non è sanabile ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando non sia palese che il risultato sarebbe stato diverso. Il giudice amministrativo, rilevato il vizio, annulla l’atto e non può esaminare le ulteriori censure di merito, per non interferire con il residuale esercizio del potere amministrativo. L’amministrazione deve rideterminarsi sull’istanza, instaurando il contraddittorio endoprocedimentale.

Il Fatto

I genitori di una persona con disabilità, il padre in qualità di amministratore di sostegno, chiedevano al Comune l’inserimento della figlia a tempo pieno presso un centro socio educativo, con trasporto di andata e ritorno. La richiesta muoveva da una valutazione neuropsichiatrica che aveva diagnosticato un disturbo dello spettro autistico in comorbilità con disabilità intellettiva lieve, indicando l’inserimento a tempo pieno, e da una relazione del gruppo di lavoro scolastico che raccomandava di non interrompere la stimolazione quotidiana.

Con nota del 31.10.2024 il Comune accolse solo in parte l’istanza, garantendo il servizio per ventiquattro ore settimanali, il solo trasporto di ritorno e fino a giugno 2025. I ricorrenti impugnarono tale determinazione davanti al TAR, deducendo sei ordini di censure, tra cui il mancato inoltro del preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del genitore che aveva agito in proprio, non avendo questi provato la titolarità di una posizione autonoma. Nel merito dell’eccezione comunale, il TAR esclude l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: l’istanza dei richiedenti non era riferita a un arco temporale determinato e non risultava emesso alcun provvedimento per il periodo successivo.

Il primo motivo è fondato. La determinazione comunale, pur formalmente positiva, assume la valenza di rigetto parziale dell’istanza: accorda l’inserimento solo per ventiquattro ore settimanali, riconosce il solo trasporto di ritorno e limita temporalmente il servizio. Il procedimento, avviato su istanza di parte, era dunque soggetto alla disciplina dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.

Richiamando una propria precedente pronuncia, la Sezione ribadisce che limitare l’operatività della norma al solo diniego integrale oblitererebbe la portata sostanziale della disposizione e frustrerebbe lo scopo di consentire all’amministrazione di determinarsi in modo compiuto e pienamente informato, garantito solo dal pieno contraddittorio con il privato. Nel caso concreto gli aspetti pretermessi non erano affatto marginali.

La violazione procedimentale non può essere superata dalla sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, perché non è palese che il provvedimento, in caso di preavviso, non avrebbe potuto essere diverso. Il TAR annulla dunque l’atto impugnato. Le ulteriori censure restano assorbite, per evitare l’interferenza della pronuncia con il residuale esercizio del potere amministrativo: la riserva procedimentale impone all’amministrazione di reiterare il procedimento. Il Comune dovrà rideterminarsi entro trenta giorni dalla comunicazione, procedendo all’eventuale preavviso in caso di mancato accoglimento integrale delle richieste. Le spese seguono la soccombenza, salvo compensazione quanto alla posizione del ricorrente in proprio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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