Termini perentori della VIA PNIEC e silenzio inadempimento del Ministero (TAR Lazio n. 949 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 per i progetti attuativi del PNIEC sono perentori ai sensi del comma 7 della medesima disposizione. L’introduzione dei criteri di priorità di trattazione delle istanze ad opera dell’art. 8, comma 1-ter, del medesimo codice non determina alcuna deroga o degradazione a termine ordinatorio, né sospensione dei termini, atteggiandosi a mero criterio organizzativo interno. Il superamento di tutti i termini procedimentali integra il silenzio-inadempimento del Ministero, cui consegue l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 23 giugno 2023 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione a un progetto di impianto agrivoltaico di potenza di picco di 18,21 MWp nel comune di Roma. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha verificato la completezza documentale e ha pubblicato un primo avviso al pubblico in data 1 dicembre 2023 e un secondo in data 29 maggio 2024, a seguito di integrazioni. La fase di consultazione pubblica si è conclusa il 13 giugno 2024.
Il procedimento è rimasto in perdurante stato di istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, senza che fossero acquisiti i pareri della Commissione e della Sovrintendenza. Nonostante la diffida, la società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato la fattispecie come silenzio-inadempimento, ravvisando i presupposti degli artt. 31 e 117 c.p.a.: sussiste in capo all’Amministrazione uno specifico obbligo di adottare un provvedimento espresso su istanza di parte, con attività provvedimentale tipizzata. L’azione avverso il silenzio ha natura mista, tendendo sia all’accertamento dell’obbligo di definire il procedimento nel termine, sia alla condanna all’adozione del provvedimento.
Nel merito, il progetto rientra nell’art. 8, comma 2-bis, del codice dell’ambiente, in quanto attuativo del PNIEC e individuato nell’allegato I-bis, con istruttoria affidata alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Si applica pertanto l’art. 25, comma 2-bis, del TUA, che scandisce il procedimento in termini rigidi, e il comma 7, che li qualifica espressamente come perentori. Poiché dalla conclusione della consultazione pubblica sono ampiamente decorsi tutti i termini previsti, il silenzio del Ministero è illegittimo.
Il Collegio ha escluso che le difficoltà organizzative interne possano giustificare il mancato rispetto dei termini, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto. Ha inoltre escluso che la novella di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 153/2024, convertito dalla legge n. 191/2024, abbia degradato i termini a ordinatori. L’ultimo periodo dell’art. 8, comma 1-ter, del TUA, deve essere letto nel senso opposto: esso conferma l’inderogabilità dei termini per tutti i progetti, riferendosi alla disciplina delle quote differenziate di trattazione e non ai criteri di priorità.
I criteri di priorità operano come mero strumento organizzativo, senza sospendere i termini né incidere sulla perentorietà, come conferma l’art. 3-bis, comma 3, del codice dell’ambiente, che ammette deroghe solo per dichiarazione espressa. La soluzione è coerente con i principi costituzionali di legalità, buon andamento, imparzialità e tutela dell’affidamento, nonché con il favor sovranazionale per le fonti energetiche rinnovabili.
Il ricorso è stato accolto, con condanna del Ministero a concludere il procedimento entro 90 giorni dalla notificazione, secondo il termine ritenuto compatibile con le priorità procedimentali della Commissione, e con regolazione delle spese di lite a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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