Vizio di motivazione nel riesame del sequestro solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. 3 n. 521 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, comprendendosi in tale nozione gli errores in iudicando ed in procedendo, nonché i vizi della motivazione talmente radicali da renderla mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. In caso di c.d. doppia conforme, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente una valutazione globale che dimostri di aver tenuto presente i fatti decisivi. Il vizio di motivazione deducibile per la mancata risposta alle argomentazioni difensive presuppone che gli elementi trascurati abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività. La proposta di svincolo delle somme sequestrate in favore del creditore non esclude il periculum in mora quando il giudice abbia ritenuto non veridica la versione difensiva sulla provenienza del denaro.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Trapani aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., della somma di € 19.960,00 nella disponibilità di un indagato per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, ravvisando il pericolo che il denaro potesse agevolare la commissione di ulteriori reati, quale l’acquisto di altre partite di droga. A seguito del rigetto dell’istanza di revoca, il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’appello cautelare reale, confermava il provvedimento, valutando la versione difensiva sulla provenienza lecita delle somme e sulla loro destinazione al pagamento di un debito della coniuge, come inverosimile.
Avverso tale ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’errata applicazione dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., per essere stato il diniego fondato sulla gravità indiziaria del reato già commesso e non sulla persistenza del periculum di reiterazione criminosa. La difesa eccepiva, inoltre, l’omessa considerazione della proposta di svincolare le somme direttamente in favore del creditore, circostanza che avrebbe escluso in radice il rischio di una diversa destinazione del denaro.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto fondato su argomenti non consentiti o manifestamente infondati. Ha innanzitutto richiamato il consolidato orientamento per cui avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il sindacato di legittimità non può estendersi alla ricostruzione dei fatti o alla rivalutazione delle prove operata dai giudici di merito.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva effettivamente valutato la versione difensiva, disattendendola attraverso l’analisi di elementi fattuali quali il quantitativo di droga rinvenuto, la varietà delle sostanze stupefacenti e la storia criminale dell’indagato e dei familiari, elementi idonei a giustificare la configurazione del periculum in mora. Il percorso argomentativo è stato giudicato logico e articolato, e non scardinato dalla proposta di mettere a disposizione dell’asserita creditrice l’importo sequestrato: a tutto voler concedere alla difesa, l’eventuale estinzione del debito avrebbe anzi reso disponibili le risorse per scopi illeciti.
La Corte ha inoltre richiamato il principio della doppia conforme, avente natura processuale, in base al quale il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente una valutazione globale che spieghi in modo logico le ragioni del convincimento. Ne deriva che le argomentazioni difensive logicamente incompatibili con la decisione si intendono implicitamente disattese. Ulteriormente, il vizio di motivazione per mancata risposta può essere dedotto solo quando gli elementi trascurati abbiano carattere di decisività, requisito non ravvisabile con riferimento alla proposta di svincolo.
Infine, la Corte ha evidenziato che l’ultima parte dell’ordinanza impugnata, nella quale si afferma che il denaro, essendo il delitto giunto a consumazione, costituisce prezzo del reato e come tale non restituibile ai sensi dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., costituisce una ratio decidendi autonoma non censurata dal ricorrente, il quale ha l’onere di impugnare tutte le diverse ragioni poste a fondamento della decisione. L’omesso confronto con tale argomento integra un ulteriore motivo di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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