Deve annullarsi il sequestro probatorio fondato su notizia di reato indeterminata (Cass. pen., Sez. VI, n. 5998 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
La notizia di reato, ai sensi dell’art. 335-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, deve contenere la rappresentazione di un fatto determinato, non inverosimile e riconducibile, in ipotesi, a una fattispecie incriminatrice: l’iscrizione non può risolversi in un mero elenco di nominativi e nella generica indicazione delle norme violate. Il decreto di sequestro probatorio che su tale iscrizione si fonda è illegittimo per violazione di legge e per difetto di motivazione, ove non enuncia il fatto di reato con i suoi elementi costitutivi, impedendo al giudice del riesame il controllo di legalità sul fumus commissi delicti. Il giudice del riesame ha il potere-dovere di esercitare un controllo effettivo, non meramente formale o apparente, sulla sussistenza del fumus, tenendo conto anche delle confutazioni difensive. In materia di sequestro di dispositivi informatici, il decreto deve illustrare le ragioni della necessità di un sequestro esteso e omnicomprensivo, ovvero indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione e l’eventuale perimetrazione temporale, a tutela del principio di proporzionalità. Consegue alla nullità la restituzione del materiale senza trattenimento di copia, poiché la copia dei dati realizza un autonomo vincolo non consentito senza differente atto ablatorio.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Genova aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero nei confronti di dirigenti e dipendenti di due società di navigazione, indagati per corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 110, 318, 321 cod. pen.), per il rilascio di biglietti gratuiti o fortemente scontati a numerosi pubblici ufficiali della Capitaneria di porto. Il sequestro aveva ad oggetto l’intero contenuto delle caselle di posta elettronica professionali dei dipendenti e dirigenti delle società, sottoposte a loro volta a indagini ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Le società e l’amministratore della società ricorrente proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la incompiutezza della notizia di reato e del decreto di sequestro, la violazione del diritto di difesa, il difetto di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità e la insussistenza del fumus commissi delicti per indeterminatezza del nesso tra l’utilità e la funzione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, con rilievo assorbente, per i motivi che denunciano il vizio di violazione di legge in relazione al contenuto della notizia di reato. Ha preliminarmente ricostruito il nuovo quadro normativo, rilevando come il d.lgs. n. 150/2022 abbia novellato l’art. 335-bis cod. proc. pen., offrendo la definizione legislativa di notizia di reato: il pubblico ministero iscrive ogni notizia che gli perviene, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. La notizia di reato non può limitarsi alla mera descrizione di un accadimento, ma deve rappresentare un fatto tipico, con la descrizione di tutti gli elementi fattuali richiesti dalla fattispecie astratta: condotta, evento, nesso causale, presupposti e modalità.

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che l’iscrizione a carico dei ricorrenti fosse vaga e indeterminata, consistendo in un elenco nominativo e nella mera indicazione delle fattispecie incriminatrici violate, senza individuare l’atto d’ufficio o la funzione asservita, le condotte dei singoli agenti né l’accordo criminoso, elemento costitutivo del reato-contratto di cui all’art. 318 cod. pen.

La Corte ha inoltre censurato l’operato del Tribunale del riesame, che si era limitato a prendere atto della tesi accusatoria, senza svolgere il controllo di legalità sulla sussistenza del fumus commissi delicti, controllo che deve essere effettivo e non meramente formale o apparente.

Quanto al principio di proporzionalità, la Corte ha ritenuto fondati i rilievi difensivi, evidenziando che il decreto di sequestro massivo delle caselle di posta elettronica non illustrava le ragioni della necessità di un sequestro esteso e omnicomprensivo, né indicava le specifiche informazioni oggetto di ricerca o i criteri di selezione, corroborando la natura esplorativa del sequestro.

La Corte ha, infine, disposto l’annullamento senza rinvio del decreto di sequestro probatorio, poiché la nullità si riflette sulle contestazioni ascritte agli enti, e ha ordinato l’immediata restituzione del materiale senza trattenimento di copia dei dati informatici, in quanto la copia dei dati realizza un autonomo vincolo non consentito senza un differente atto ablatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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