Prescrizione dell’azione erariale e conoscibilità del danno dalla notizia di danno (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 63 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento in cui la notizia di danno rende oggettivamente conoscibile la possibile esistenza del pregiudizio erariale, non occorrendo una conoscenza analitica del danno. Se la segnalazione contiene gli elementi di fatto specifici e concreti idonei a fondare l’addebito, la prescrizione decorre da quella data e non dall’esito delle successive indagini. La costituzione in mora notificata dopo la maturazione del termine è tardiva e non spiega efficacia interruttiva. L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione determina il proscioglimento dagli addebiti, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un’azienda agricola, titolare di un finanziamento di € 50.000,00 concesso a valere sul PSR 2007-2013 – Misura 311, Azione 5, chiedendone la condanna al pagamento in favore di AGEA di € 50.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese.
Secondo la prospettazione attorea, la struttura non avrebbe mai esercitato l’attività di fattoria didattica per la quale il beneficio era stato erogato, essendo stata destinata, sin dal maggio 2015, all’accoglienza di migranti su convenzione con la Prefettura. Le fatture prodotte per ottenere il contributo sarebbero state false, con una parziale retrocessione delle somme. La Procura ravvisava un occultamento doloso del danno, disvelato solo con il completamento delle indagini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta prioritariamente l’eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, secondo la progressione dell’art. 101 c.g.c. L’eccezione è fondata.
La difesa aveva dedotto che tutti gli elementi posti a fondamento dell’azione erano già contenuti nella nota del 26.01.2017, costituente la notizia di danno utile all’apertura del fascicolo istruttorio. La Corte verifica il contenuto della segnalazione e vi rinviene, con dovizia di dettagli, l’accreditamento all’albo delle fattorie didattiche, il finanziamento ottenuto, la convenzione con la Prefettura, le proroghe e i relativi corrispettivi, oltre alle perplessità sulla compatibilità dell’attività di accoglienza con i vincoli del bando.
Su questa base il Collegio ritiene che sin dalla notizia di danno fossero palesi e ben noti tutti i caratteri primari della fattispecie, ai fini della loro conoscibilità oggettiva, necessitando la stessa unicamente di meri approfondimenti. Non può quindi accogliersi la tesi della Procura, che ancorava la decorrenza alla conoscenza effettiva conseguente alle indagini mirate.
La Corte si pone in continuità con la giurisprudenza contabile secondo cui la decorrenza della prescrizione non può essere ancorata all’insorgere di una conoscenza analitica del danno, perché ciò comporterebbe una non consentita dilatazione dei termini, lesiva del principio di certezza del diritto (Sez. giur. Piemonte n. 273/2020). È altresì escluso che si sia realizzata una situazione impeditiva della possibilità di avvedersi dei fatti secondo gli ordinari canoni di diligenza, posto che la medesima nota era stata inviata anche ai responsabili dell’Agenzia regionale.
Il dies a quo viene pertanto individuato, al più tardi, nella data di acquisizione della denuncia da parte dell’organo requirente, il 03.02.2017. La costituzione in mora notificata il 23.06.2022 è tardiva e inidonea a interrompere la decorrenza, essendo il termine già maturato. L’eccezione è accolta, con proscioglimento dagli addebiti e assorbimento degli ulteriori motivi. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., essendo il giudizio definito su questioni preliminari.
Nota della Redazione
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