Rigetto dell’appello sul compenso del concessionario per riscossioni post risoluzione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 29 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate di un ente locale, il diritto del concessionario a percepire l’aggio sorge solo a seguito e per effetto della materiale riscossione delle somme, effettuata dallo stesso durante il periodo di vigenza contrattuale. Le clausole del Capitolato e del contratto di concessione, che subordinano il compenso alle somme effettivamente introitate e riversate in Tesoreria, non lasciano spazio a interpretazioni estensive. Non sono pertinenti le norme in materia di appalti pubblici né l’art. 92, comma 3, e l’art. 94 del d.lgs. n. 159/2011, che presuppongono una prestazione eseguita e non un risultato di incasso non realizzato. Il rischio operativo accettato dal concessionario esclude la configurabilità di un indebito arricchimento dell’ente.
Il Fatto
Una società ha agito davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, quale concessionaria subentrata nella titolarità di un contratto per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali di un Comune. La società ha chiesto il riconoscimento del diritto all’aggio sulle riscossioni effettuate dall’ente anche dopo la risoluzione contrattuale, disposta a seguito di interdittiva antimafia, ma riferite a un servizio svolto in epoca antecedente, oltre al rimborso delle spese di notifica e alla declaratoria di illegittimità dell’incameramento della polizza fideiussoria.
Il primo giudice ha rigettato le prime due domande e accolto la terza. La società ha proposto appello, censurando l’interpretazione atomistica del Capitolato e deducendo la violazione delle norme sull’appalto di servizi e sulla tutela del soggetto colpito da interdittiva. Il Comune ha resistito, chiedendo la conferma.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto l’appello, muovendo dall’art. 5 del Capitolato, che riconosce l’aggio sulla riscossione complessiva, letto in combinato disposto con l’art. 6, che disciplina le modalità di versamento. Le due disposizioni, nel loro chiaro significato letterale, correlano il compenso alle somme effettivamente riscosse e riversate alla Tesoreria durante il periodo di vigenza contrattuale. Il concessionario, una volta intervenuto il versamento del contribuente, è tenuto a riversare le entrate, trattenendo l’aggio solo a seguito di riscossione.
Il richiamo all’art. 5 del contratto di concessione, che non contempla un esplicito riferimento alla durata del rapporto, non modifica la conclusione: la clausola va letta in stretta correlazione con le previsioni del Capitolato, richiamate dal contratto stesso e accettate dalle parti.
Il Collegio ha escluso la pertinenza delle argomentazioni fondate sull’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, sulle norme civilistiche in materia di appalto e sull’art. 92, comma 3, e art. 94 del d.lgs. n. 159/2011, che riguardano il compenso per prestazioni eseguite e non un risultato di incasso non realizzato. Le linee di discrimine tra appalto e concessione ruotano sulla modalità di remunerazione: nel secondo caso il concessionario è retribuito unicamente con il diritto di gestire il servizio, assumendo il rischio operativo.
La Corte ha ritenuto che la società, accettando le clausole contrattuali, abbia assunto il rischio di non ricevere alcunché per attività non concluse con l’incasso durante il rapporto, anche in dipendenza di vicende incidenti sul suo perdurare. Quanto alle spese di notifica, gli artt. 10 e 46 del Capitolato pongono tutti i costi a carico del concessionario e non ne prevedono il rimborso per riscossioni coattive esitate dopo la risoluzione. Il Collegio ha aggiunto il difetto di prova sulla corrispondenza degli importi alle attività svolte, non colmabile con una consulenza esplorativa.
Nota della Redazione
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