Inammissibile il parere sull’art. 86 TUEL: questione estranea alla contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 71 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I quesiti concernenti l’interpretazione dell’art. 86, comma 2, TUEL devono essere dichiarati inammissibili, perché la questione non rientra nelle materie di contabilità pubblica. Il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2025/QMIG vincola le Sezioni regionali di controllo, che vi si devono conformare. La sussistenza di pronunce definitive di altro plesso giurisdizionale sull’interpretazione della medesima norma non apre il merito del parere, ma conferma l’estraneità della materia al perimetro consultivo della Corte dei conti.

Il Fatto

Il Sindaco del Comune di Imperia ha rivolto alla Sezione regionale di controllo per la Liguria una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, in ordine alla corretta applicazione dell’art. 86, comma 2, TUEL. L’oggetto riguardava il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per i lavoratori autonomi che assumano incarichi di amministratore locale.

Il Comune ha precisato di non avere mai effettuato tali versamenti per i componenti della Giunta che svolgevano attività professionale o di lavoro autonomo, non ravvisando i presupposti indicati dalla giurisprudenza contabile consultiva. Il quesito chiedeva se, alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della Corte di cassazione, il Comune fosse obbligato a disporre i rimborsi e se tale obbligo operasse con effetto retroattivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato che i due quesiti formulati dal Comune istante sono in tutto analoghi a quelli sottoposti alla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo. Quella Sezione aveva deferito alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. n. 174/2012, la questione di massima sull’ammissibilità dei quesiti interpretativi dell’art. 86 TUEL.

La questione di massima investiva due profili: la possibilità di rivedere l’orientamento del 2018 per escludere i quesiti sull’art. 86 TUEL dal perimetro della contabilità pubblica; e i limiti entro cui pronunce definitive di altro plesso giurisdizionale precludono l’esame nel merito del parere. In via subordinata, si chiedeva se fosse praticabile una lettura costituzionalmente orientata della norma.

La Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2025/QMIG, ha enunciato il principio di diritto secondo cui i quesiti concernenti l’interpretazione dell’art. 86, comma 2, TUEL devono ritenersi inammissibili, poiché la questione non rientra nelle materie di contabilità pubblica.

La Sezione ligure si è adeguata a tale indirizzo, al quale ha dichiarato integrale rinvio per le argomentazioni di supporto. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità sotto il profilo oggettivo dei quesiti enunciati dal Comune di Imperia, con trasmissione della deliberazione al Sindaco.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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