Morte del dipendente e causa di servizio: la Corte accerta la concausa efficiente e determinante del servizio ad alto stress psichico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 184 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, le infermità o lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. In tema di decesso del dipendente, ove la consulenza medico-legale accerti che l’attività di servizio, caratterizzata da elevato impatto stressogeno, abbia preparato il substrato fisiopatologico che ha favorito l’innesco dell’evento fatale, deve riconoscersi la dipendenza da causa di servizio della morte ai sensi dell’art. 92 d.P.R. n. 1092/1973, con diritto dei congiunti alla pensione privilegiata di reversibilità nella misura e alle condizioni previste in materia di pensioni di guerra. Qualora la domanda sia presentata oltre due anni dalla nascita del diritto, la decorrenza del trattamento è fissata, ex art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda; il sollecito dell’interessato costituisce idoneo atto interruttivo della prescrizione quinquennale. È inammissibile, ex art. 152 lett. c) e d) c.g.c., la domanda relativa a benefici solo invocata nelle conclusioni ma non argomentata né motivata.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un Ispettore Capo della Polizia di Stato deceduto nel 2013 a 57 anni per arresto cardiocircolatorio, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della morte del coniuge e la conseguente concessione della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità. L’Amministrazione non aveva avviato d’ufficio il procedimento ex art. 3 d.P.R. n. 461/2001, sicché la vedova aveva presentato istanza nel 2013, reiterata il 16.10.2018. La Commissione Medica Ospedaliera di Messina aveva classificato il decesso come ascrivibile alla tabella “A” 1^ categoria, ma il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva reso parere negativo, determinando il rigetto dell’istanza da parte dell’INPS. Nel giudizio, l’INPS ha eccepito la decadenza e la prescrizione dei diritti vantati, nonché l’inammissibilità del ricorso, insistendo sul carattere vincolante del parere negativo del CVCS.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha preliminarmente accertato l’assenza di questioni pregiudiziali e ha scrutinato il merito alla luce dell’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, rammentando che la concausa efficiente e determinante è il fatto che condizioni l’avverarsi dell’evento come antecedente essenziale. La Corte ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, conferita alla Commissione Medico Legale istituita presso la Sezione, per verificare la dipendenza da causa di servizio dell’evento morte. La CML ha ricostruito la carriera del dipendente, caratterizzata da attività ad elevato impatto stressogeno, servizi di ordine pubblico, pattugliamenti e attività di caposcorta di magistrati impegnati nella lotta alla mafia, e ha concluso che lo stress psicologico prolungato abbia agito sul cuore preparando un substrato fisiopatologico che, unitamente all’ipertensione e a una probabile coronaropatia latente, ha favorito l’innesco dell’aritmia fatale. La Corte ha ritenuto il parere della CML correttamente motivato e attendibile.
Sulla base di tale accertamento, il Giudice ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della morte, con diritto della vedova al trattamento di privilegio, e ha disposto il pagamento dei ratei arretrati con la regola dell’assorbimento tra interessi e svalutazione, calcolata ex art. 150 disp. att. c.p.c. sugli indici ISTAT anno per anno.
Quanto alla decorrenza, il Giudice ha rilevato che l’istanza di riconoscimento risulta presentata il 16.10.2018, oltre il biennio dalla nascita del diritto, e ha fissato il termine di decorrenza del trattamento dal 1° novembre 2018, ai sensi dell’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. Ha invece respinto l’eccezione di prescrizione dell’INPS, ritenendo che il sollecito del 25.09.2020, presente in atti, costituisse idoneo atto interruttivo della prescrizione quinquennale. Ha infine dichiarato inammissibile la domanda di attribuzione di tutti i benefici ex legge n. 539/1950, genericamente invocata nelle conclusioni del ricorso ma non argomentata, ai sensi dell’art. 152 lett. c) e d) c.g.c., compensando le spese per il parziale accoglimento.
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Nota della Redazione
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