Parere sfavorevole sull’acquisto indiretto di partecipazione societaria per carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 172 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo della Corte dei conti sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto la conformità dell’atto ai parametri di sostenibilità finanziaria e di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’onere di motivazione analitica che grava sull’amministrazione comprende una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello di gestione in house providing e l’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato. La carenza di tale raffronto economico integra un vizio assorbente e giustifica il parere sfavorevole della Sezione, anche quando l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisizione della partecipazione ma vi sia dichiaratamente preordinato. L’istruttoria non può supplire con gli allegati ciò che difetta nell’atto deliberativo.

Il Fatto

Un comune presenta alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere sulla propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nella gestione dei rifiuti. L’operazione è promossa dalla società a capitale interamente pubblico di cui il comune è socio e si inserisce in un più ampio processo di aggregazione delle gestioni in house del servizio di igiene urbana nell’area metropolitana milanese.

Alla deliberazione sono allegati molteplici documenti: elementi di scenario normativo, piano industriale, relazioni di valutazione economica, una fairness opinion, un benchmark territoriale, lo statuto della società target e uno schema di patto parasociale. La Sezione tratta congiuntamente numerose richieste di parere di altri comuni sulla medesima operazione societaria.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla natura peculiare del controllo esercitato, che il legislatore connota per tempi, parametri di riferimento ed esiti. Si tratta di un controllo preventivo che ha ad oggetto l’atto deliberativo di acquisizione e che si indirizza alla motivazione del provvedimento, secondo un orientamento consolidato della Sezione stessa.

L’operazione consiste nell’acquisizione di quote societarie funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta. La società acquirente prevede di rilevare una quota del capitale della società target attingendo dal proprio piano degli investimenti, senza esborso o impegno economico da parte dei comuni autorizzanti. Il piano industriale prospetta però una crescita della quota e l’affidamento del servizio a un numero crescente di comuni, con incremento degli abitanti serviti.

La Sezione esamina i parametri dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, che esigono motivazione analitica sulle ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e sulla gestione diretta o esternalizzata del servizio. Rileva che nel provvedimento difetta del tutto un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi di esternalizzazione.

Manca, in particolare, una valutazione comparativa dei costi del servizio che si intende gestire in house rispetto ai costi sostenuti con i gestori attuali o a quelli stimati di un ipotetico progetto da porre a base di gara. La Sezione richiama la propria deliberazione n. 2/2024/PASP e la deliberazione n. 130/2025/PASP, che hanno confermato l’insuperabilità delle carenze motivazionali in ordine alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e all’analisi dell’alternativa gestoria.

La circostanza che l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisizione non vale a escludere l’esigenza motivazionale, poiché l’operazione è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla successiva attribuzione del servizio, come emerge dalle previsioni del piano industriale. Né l’atto né gli allegati recano elementi di valutazione della convenienza economica della futura gestione in house rispetto alla gestione attuale o all’esternalizzazione. La Sezione esprime pertanto parere sfavorevole con assorbimento degli ulteriori profili critici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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