Colpa grave del primario, aiuto chirurgo esente da responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 90 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile da malpractice sanitaria, la colpa grave del sanitario va accertata con riferimento alle condotte che rientrano nella sua sfera di competenza e non può essere desunta automaticamente dalla condanna risarcitoria civile. Il primario risponde delle scelte di esclusiva competenza — informativa al paziente, diagnostica strumentale, scelta della tecnica chirurgica, crioconservazione del liquido seminale — perché è il dominus dell’intervento e delle informazioni cliniche. Nei confronti dell’aiuto chirurgo manca il requisito di antigiuridicità della condotta e il nesso di causalità quando l’addebito riguardi scelte organizzative e informative estranee ai suoi compiti. Il giudice contabile può applicare il potere riduttivo in presenza di circostanze oggettive, quali la complessità dell’intervento e l’epoca dei fatti.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio due sanitari in rapporto di servizio con un’azienda sanitaria locale. Dopo una segnalazione di danno erariale, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 24/2017, l’Azienda aveva corrisposto un risarcimento a un paziente per un evento lesivo riconducibile alla condotta colposa dei sanitari.
Il paziente era stato sottoposto a due interventi chirurgici in rapida successione. Un primo intervento era stato eseguito da altri sanitari; il secondo dai due convenuti. In esito agli interventi, al paziente era stata diagnosticata una condizione di eiaculazione retrograda con notevole riduzione delle possibilità procreative. Il Tribunale civile aveva condannato in solido l’Azienda e i sanitari; la Corte d’Appello, accogliendo l’appello di alcuni, aveva escluso la responsabilità per il primo intervento e ridotto il danno a € 72.680,47. La Procura ha quindi agito per l’importo corrisposto, chiedendo la condanna dei due sanitari al 50% ciascuno.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia di uno dei convenuti, non costituitosi nonostante la regolare notifica. Nel merito, ha accolto la domanda nei confronti del primario, ravvisando una colpa grave caratterizzata da inescusabile negligenza professionale, desunta dalle risultanze del giudizio civile e dalla CTU.
La consulenza tecnica aveva accertato che la tecnica nerve-sparing consente il 98% di preservazione dell’eiaculazione anterograda, rispetto al 74% della tecnica unilaterale non-nerve-sparing. La Corte ha rilevato che l’eiaculazione retrograda era prevedibile e prevenibile e che l’intervento non era stato preceduto da adeguata diagnostica strumentale né da consulenza oncologica tempestiva. È stata inoltre valorizzata la mancata crioconservazione del liquido seminale, ritenuta doverosa secondo le linee guida.
È stata invece respinta la domanda nei confronti dell’altro convenuto. L’addebito si fondava sulla sola condanna civile riportata in qualità di aiuto chirurgo. Il danno, ha osservato il Collegio, deriva da condotte estranee ai compiti dell’aiuto: informativa, diagnostica, scelta della tecnica, crioconservazione, tutte di esclusiva competenza del primario. Manca quindi il requisito di antigiuridicità della condotta e il nesso di causalità.
La Corte ha poi applicato ampiamente il potere riduttivo, benché il proscioglimento dell’aiuto avrebbe astrattamente imposto l’addebito integrale al primario. Ha ritenuto di confermare la richiesta al 50%, considerando il carattere emergenziale dell’intervento e la non ottimale situazione organizzativa dell’ospedale. Le negligenze sono state rapportate all’epoca dei fatti: gli obblighi di consenso informato erano meno stringenti e la crioconservazione era poco praticata, consigliata ma non obbligatoria.
La sentenza ha quindi condannato il primario al pagamento di € 36.340,00, con rivalutazione e interessi legali, e ha assolto l’aiuto chirurgo, condannando l’Azienda al rimborso delle spese legali in suo favore.
Nota della Redazione
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