Giudizio di conto autonomo dalla responsabilità: irregolarità senza addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 31 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità amministrativa hanno causa petendi e petitum non coincidenti: nel primo si chiede la restituzione delle somme mancanti, nel secondo il risarcimento del danno erariale. Ne consegue che l’estinzione del giudizio di responsabilità per integrale rifusione dell’ammanco non preclude la definizione del giudizio di conto celebrato successivamente, che resta autonomo. La restituzione dell’importo contestato non esime il giudice contabile dal dichiarare irregolare il conto per violazione dei principi di veridicità, attendibilità e correttezza della rendicontazione, ma consente di dichiarare l’assenza di addebito in capo all’agente contabile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile, economo di una Comunità Comprensoriale, per l’esercizio finanziario 2021. Con relazione il magistrato designato ha rimesso al Collegio l’esame del conto ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., rilevando che l’agente aveva utilizzato alcuni buoni di spesa per finalità personali.
Nel precedente giudizio di responsabilità l’agente aveva rifuso l’intero importo contestato e il giudizio si era concluso con sentenza di cessazione della materia del contendere. La Procura regionale, nelle conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto e, in subordine, l’integrazione istruttoria. L’agente si è costituita chiedendo il discarico, sostenendo l’assenza di ammanco per effetto della rifusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra giudizio di conto e giudizio di responsabilità. I due giudizi operano su piani separati, con titolo giuridico e provvedimento richiesto diversi: nel primo il diritto alla restituzione delle somme mancanti, nel secondo il risarcimento del danno erariale. La Corte richiama sul punto Sez. Piemonte n. 306/2025. La separazione è confermata dall’art. 150 c.g.c., che all’ultimo comma prevede che l’estinzione del giudizio di conto non estingua l’azione di responsabilità.
Ne deriva che, qualora nei due giudizi siano dedotti fatti coincidenti, non è preclusa la definizione del giudizio di conto celebrato dopo quello di responsabilità. La peculiarità del caso sta nella rifusione dell’ammanco, già accertato e quantificato nel giudizio di responsabilità, come attestato dalla sentenza di cessazione della materia del contendere.
La restituzione, tuttavia, non esime il Collegio dal dichiarare irregolare il conto per violazione dei principi di veridicità, attendibilità e correttezza della rendicontazione, a causa del pagamento di buoni aventi finalità meramente private, come accertato in sede disciplinare. Il riconoscimento dell’avvenuta rifusione, pacifica tra le parti, consente però di dichiarare l’assenza di addebito in capo all’agente contabile, in linea con il precedente Sez. Piemonte n. 206/2025, dove la condanna fu pronunciata perché l’agente non aveva ancora rifuso la somma.
Quanto agli ulteriori profili di irregolarità, la Corte li riconduce alla non chiarezza del regolamento di contabilità vigente all’epoca. L’art. 21, comma quarto, del regolamento approvato con deliberazione n. 38 del 29.11.2016 autorizzava l’economo a pagare spese di qualsiasi genere, purché entro il tetto di euro 500,00: le spese contestate rientrano in tale previsione, sebbene la norma fosse particolarmente ampia. L’adozione del nuovo regolamento ha superato le criticità, definendo anche le modalità di reintegro del fondo. L’assenza delle verifiche trimestrali e della relazione degli organi di controllo interno non è imputabile all’agente, secondo Sez. Veneto n. 82/2025. Le spese del giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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