Pena base reato continuato mai sotto minimo edittale reato satellite (Cass. pen. Sez. V n. 31765 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione tra reati puniti con sanzioni omogenee nel genere e nella specie, l’individuazione del trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto più grave non può comportare l’inflizione di una pena inferiore, nel minimo, a quella prevista per uno dei reati satellite. Qualora il giudice intenda graduare al livello più basso la dosimetria della pena, non gli è consentito applicare una pena base inferiore al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati unificati dall’identità del disegno criminoso. La regola opera anche quando il reato ritenuto più grave sia punito con pena più elevata nel massimo e quello satellite con pena più elevata nel minimo: la pena in concreto non può scendere sotto la seconda previsione edittale.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, con sentenza dell’11 dicembre 2024, ha affermato la responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 337 e 496 cod. pen., concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di cinque mesi di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria.

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegalità della pena per erronea individuazione del reato più grave e per violazione della regola che vieta di fissare una pena base inferiore al minimo edittale di uno dei reati unificati dal vincolo della continuazione.

La Motivazione della Corte

La Sez. V accoglie il ricorso. Il giudice di merito aveva ritenuto più grave il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. e fissato la pena base in sei mesi di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui all’art. 496 cod. pen. fino a sette mesi e quindici giorni, quindi ridotta per il rito. Così facendo ha posto a base del calcolo una pena detentiva inferiore al minimo edittale del reato satellite, pari a un anno di reclusione.

Il computo viola la regola per cui, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee e unificati dalla continuazione, la pena per il reato ritenuto più grave non può essere inferiore, nel minimo, a quella prevista per uno dei reati satellite. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità e le Sezioni Unite n. 20798 del 2011, n. 15 del 1997, n. 4901 del 1992, nonché la Corte cost., ord. n. 11 del 1997: quando i reati unificati dal medesimo disegno criminoso siano puniti con pena di identica specie e l’uno sia sanzionato più gravemente nel massimo e l’altro nel minimo, la pena concreta non può essere inferiore alla seconda previsione edittale. Nello stesso senso le Sez. Un. n. 25939 del 2013 e Sez. V n. 854 del 2022.

Ne deriva che la pena determinata per il reato ritenuto più grave non può discostarsi dal minimo edittale del delitto ulteriore. La sentenza impugnata è pertanto annullata sul punto del trattamento sanzionatorio.

La Corte non procede direttamente alla rideterminazione: la riconsiderazione della misura della pena base e dell’incremento per la continuazione involge poteri discrezionali preclusi al giudice di legittimità, come affermato dalle Sez. Un. n. 3464 del 2018. Inoltre l’imputato ha richiesto la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria ai sensi degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 56-quater legge n. 689/1981, rivalutazione anch’essa da svolgersi in sede di merito.

Quanto al giudice del rinvio, la sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato che abbia irrogato una pena contra ius non è appellabile dal pubblico ministero ex art. 443, comma 3, cod. proc. pen., ma impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen., con rinvio al medesimo giudice ex art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., secondo le Sez. Un. n. 38810 del 2022. Il rinvio è dunque disposto al Tribunale di Bologna, in piena libertà di giudizio, per nuovo esame limitato al trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

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