Confisca del denaro per detenzione di stupefacenti solo se prova la sproporzione (Cass. pen. Sez. IV n. 35674 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. A tal fine occorre che sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell’attività economica e il valore economico del bene, e che non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di esso. Non è consentita la confisca del denaro ai sensi dell’art. 240 cod. pen. né dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, disposizioni riferibili all’ipotesi di cessione e non al reato di mera detenzione, mancando il necessario nesso tra il denaro e la condotta contestata.
Il Fatto
La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolve l’imputato dal reato di resistenza a pubblico ufficiale perché il fatto non sussiste, ridetermina la pena per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti e riconosce la diminuente per il rito abbreviato, confermando nel resto. Il difensore propone ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
Il ricorrente deduce la nullità della sentenza di primo grado per il mancato riconoscimento dell’ulteriore riduzione di un sesto, l’esclusione dell’ipotesi di lieve entità, il diniego delle attenuanti generiche, i criteri di commisurazione della pena e, da ultimo, la mancata restituzione della somma di denaro sottoposta a sequestro, non essendo provato che costituisca provento del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi e accoglie unicamente il quinto. Sul primo motivo osserva che l’imputato ha proposto appello articolando doglianze di merito; la scelta di impugnare e di coltivare una richiesta di modifica della decisione non è compatibile con la pretesa di conseguire il beneficio dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., il cui presupposto è la mancata proposizione dell’impugnazione.
La Corte aggiunge che la questione relativa all’ulteriore riduzione di un sesto, una volta formatosi il titolo esecutivo, è suscettibile di essere fatta valere solo in sede esecutiva, richiamando Sez. 1, n. 20346 del 07/03/2025. La censura sulla legittimità del diniego del rito abbreviato è inoltre priva di interesse, avendo la Corte territoriale riconosciuto la riduzione di pena correlata al rito.
Quanto all’ipotesi di lieve entità, la motivazione è ritenuta incensurabile: i quantitativi detenuti presso l’abitazione risultano ben al di sopra delle soglie individuate dalla giurisprudenza sulla base della rilevazione statistica richiamata dal ricorrente (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022), con superamento di notevole entità, non compatibile con la valutazione di minorata pericolosità.
Il diniego delle attenuanti generiche è versato in fatto: la Corte territoriale ha illustrato le ragioni della mancata meritevolezza, ravvisandole nella condotta protrattasi anche dopo l’intervento degli operanti. Il motivo sulla determinazione della pena è manifestamente infondato, essendo la pena base stata individuata in misura inferiore al medio edittale, sì da non richiedere specifica motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019).
È invece fondato il quinto motivo. Secondo il consolidato orientamento in tema di detenzione di stupefacenti, il denaro nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo alle condizioni dell’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022). La Corte territoriale ha disposto la confisca senza nulla dire in ordine all’esistenza di tali presupposti, i soli in grado di consentirla in caso di detenzione. La sentenza è pertanto annullata limitatamente alla confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.