Diritto alla riliquidazione del TFS con i sei scatti per il militare in quiescenza a domanda (TAR Puglia n. 631 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio, anche al personale militare collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è perentorio né ad esso è ricollegato alcun effetto decadenziale, costituendo un mero onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo, non già sull’acquisizione del diritto.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, era stato collocato a riposo a domanda con decorrenza dal febbraio 2018, avendo maturato un’anzianità complessiva superiore ai 55 anni di età e ai 35 anni di servizio. Egli chiedeva il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita, con inclusione dei sei scatti previsti dalla normativa, e la condanna dell’ente previdenziale al pagamento dei relativi emolumenti.
L’istituto di previdenza si costituiva in giudizio eccependo l’infondatezza della pretesa, sostenendo che il beneficio spetterebbe solo in caso di cessazione per età, inabilità o decesso e comunque solo a fronte di domanda presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. L’INPS dichiarava inoltre una sopravvenuta carenza d’interesse, mentre il ricorrente insisteva per l’accoglimento della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto disatteso la declaratoria di sopravvenuta carenza d’interesse formulata dall’INPS, rilevando che non vi era chiara evidenza dell’avvenuta riliquidazione della prestazione. Ha quindi escluso la fondatezza dell’eccezione di intervenuta decadenza, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il rinvio alle “condizioni” vigenti al momento della cessazione dal servizio allude allo status soggettivo dell’interessato, non agli oneri procedimentali; l’ambiguità della disposizione esclude che dal mancato rispetto del termine possa discendere una conseguenza decadenziale.
Nel merito, la sentenza ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti al personale delle forze di polizia cessato per età, inabilità o decesso; il comma 2 estende il diritto a chi è collocato in quiescenza su domanda, purché in possesso dei requisiti di età e anzianità contributiva. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 ha esteso il beneficio al personale cessato su richiesta previo versamento della contribuzione residua, ma con riferimento alla sola base pensionabile.
Il decisivo completamento del quadro è giunto con l’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare, che ha espressamente previsto la considerazione degli aumenti periodici anche ai fini del trattamento di fine servizio, confermando la spettanza in favore di chi abbia chiesto la quiescenza a domanda con i requisiti indicati. Sulla base di tale disposizione, il Collegio ha ritenuto che il beneficio, già riconosciuto per la base pensionabile, debba trovare applicazione anche al TFS, in ossequio al principio di uniformità del trattamento economico previdenziale.
La pronuncia ha quindi accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti e compensando integralmente le spese di lite in ragione della specificità della fattispecie e del rapporto di servizio intercorso tra le parti.
Nota della Redazione
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